Condominio

Appropriazione indebita per le tasse non pagate

di Giulio Benedetti

L’amministratore commette il reato di appropriazione indebita se non paga i tributi del condominio.

È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (sentenza 27822/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore di condominio avverso una sentenza che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata. I condòmini avevano revocato l’incarico all’amministratore perché, dopo che per dieci anni aveva amministrato il condominio, erano arrivate dall’Agenzia delle Entrate alcune cartelle ed avvisi di accertamento relativi a pendenze sottaciute dall’amministratore.

Inoltre i condòmini accertavano che Equitalia aveva emesso nei confronti del condominio una cartella di pagamento per il mancato pagamento dei contributi previdenziali del portiere e altre per l’omesso pagamento delle ritenute di pagamento sulle retribuzioni, sulle fatture emesse dai fornitori e per il mancato pagamento della Tosap (per ponteggi esterni). Una situazione molto insidiosa anche per le proprietà individuali e persino per i beni mobili dei singoli condòmini, a rischio pignoramento.

Il nuovo amministratore concordava con Equitalia un piano di rientro, mentre il precedente professionista non gli aveva consegnato alcun fondo cassa, né gli dava conto dell’accantonamento del Tfr del dipendente. La Corte di Cassazione sosteneva che la condotta dell’amministratore, che aveva trattenuto le somme di cui aveva la responsabilità in ragione del suo ufficio e con destinazione vincolata ai pagamenti nell’interesse del condominio, integrava il delitto di appropriazione indebita: la specifica indicazione del denaro, contenuta nell’articolo 646 del Codice penale, può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita poiché il denaro stesso può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso , senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà.

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