Condominio

Il condomino non può «farsi ragione da sé»

di Luana Tagliolini

Nel momento in cui un diritto viene esercitato in autotutela con violenza sulle cose o sulle persone, il reato di “ragion fattasi” è perfettamente integrato (articolo 392 codice penale).
Con tale principio il Tribunale di Campobasso (sentenza del 12/04/2019) ha condannato per tale reato l'imputato che, con un escavatore, aveva rimosso una piccola rampa di cemento che permetteva l'accesso ai garage di proprietà di un'altra signora perché la stessa (la rampa) gli rendeva difficile l'entrata e l'uscita con gli automezzi alla sua proprietà e, in caso di pioggia, gli convogliava l'acqua piovana in questa proprietà.
Si costituiva come parte civile la proprietaria del garage.
Dallo svolgimento del processo e dall'istruttoria dibattimentale, emergeva la piena responsabilità dell'odierno imputato in quanto lo stesso aveva assunto una condotta che integrava il reato di “ragion fattasi” che ha come presupposto il diritto in contestazione e la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per il riconoscimento dello stesso diritto.
Non sussisteva alcun dubbio, infatti, sulla sua condotta violenta posta in essere,
tenuto conto che per violenza deve intendersi qualsiasi danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione dello stato dei luoghi (vicende che avevano riguardato il manufatto rimosso).
Era presente anche l'elemento psicologico del reato che per sussistere richiede non solo il dolo generico anche quello specifico rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità.
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, …. atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato” (Cassazione penale, sentenza n. 46288/2016), Il “bene giuridico” che si vuole tutelare con l'articolo 392 codice penale si identifica, proprio, con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte e in conflitto.
Per il Tribunale, tenuto conto delle modalità della condotta dell'imputato, era responsabile del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lo ha condannato anche al risarcimento dei danni dai causati alla parte civile costituitasi, da liquidarsi in separata sede.
Non mancano in abito condominiale comportamenti che ravvisano gli estremi del reato in commento.
Così è stato dichiarato “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” la sospensione del servizio di erogazione del riscaldamento al condòmino non in regola con il pagamento delle quote condominiali in quanto ben primario costituzionalmente protetto (Trib. di Milano, ordinanza del 24/10/2013).
Per la stessa causale la Corte di Cassazione (Sezione penale sentenza n. 47476/2015) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un gestore di un residence colpevole di aver disattivato la derivazione della corrente elettrica verso l'abitazione di un condomino che non aveva pagato le utenze condominiali e, con sentenza n. 40540/2017, la stessa corte ha confermato lo stesso delitto in capo alla condomina che aveva impedito, con violenza, alla vicina l'accesso al lastricato solare per stendere i panni, costruendo un cancello, chiuso a chiave, nelle scale in comproprietà tra le due proprietarie.

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