Condominio

È «aggravato» il danneggiamento dei beni condominiali se manca il portiere

di Rosario Dolce

Rovinare il lucernaio di un portone d'ingresso di uno stabile di civile abitazione integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede.
Tanto è stato appena stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza nr. 34841 pubblicata in data 07 giugno 2019.
La ratio dell'aggravante prevista dall'art. 635 codice penale, comma 2, inerente il reato di danneggiamento - analogamente a quella prevista per il furto - poggia sull'esigenza di garantire una tutela privilegiata a quelle cose, sia mobili che immobili, soggette, per le loro specifiche caratteristiche, ad essere “esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza”.
Si tratta di “beni”, dunque, corredati di una minorata difesa rispetto alla possibilità di impossessamento (nel caso di furto di cose mobili) o danneggiamento da parte di terzi al cui solo rispetto è lasciata la cosa incustodita (Cassazione civile, Sez. 5^, n. 46187 del 13/10/2004; conforme, 2004, Panza, Rv. 231168).
Proprio avendo riguardo alla ratio appena delineata, i giudici di legittimità puntualizzano – sempre in seno alla sentenza in disamina - che la sussistenza di detta aggravante deve essere esclusa nei casi in cui la cosa, pur astrattamente esposta alla pubblica fede e, quindi, al rispetto dei terzi, si trovi sotto la diretta e continua sorveglianza del proprietario, il quale, di fronte all'aggressione del bene, abbia la possibilità di reagire impedendo l'evento.
In altri termini, ai fini della configurabilità dell'aggravante è indispensabile che la cosa, per la sua specificità, si trovi in una minorata difesa rispetto alla possibilità di danneggiamento da parte di terzi al cui solo rispetto è lasciata la cosa incustodita: sicché, ove il proprietario eserciti su di essa una diretta e continua sorveglianza, astrattamente idonea ad impedire l'evento, l'aggravante non è ravvisabile.
Ergo: la vetrina del portone esterno di un palazzo - affacciata sulla pubblica via, e, per tale ragione, esposta alla pubblica fede, o meglio, al rispetto dei terzi - non può ritenersi affidata alla custodia diretta e continua da parte del proprietario (soggetto peraltro collettivo, trattandosi di un bene condominiale) o dei comproprietari, in quanto gli stessi, pur trovandosi all'interno della palazzina, non hanno la possibilità di impedire eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso.
L'unico caso in cui potrebbe venir meno la citata aggravante – soggiungo i giudici di legittimità - è quello in cui fosse dimostrato che i titolari o un loro delegato (ad esempio il portiere), in quanto costantemente presenti presso il portone del palazzo, siano in grado di esercitare una custodia diretta e continua del bene, intrinsecamente idonea ad impedire l'evento.

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