Condominio

Mobbing e stress in guardiola

di Donato Apollonio - a cura di Assoedilizia

Anche il portiere del Condominio può essere vittima di mobbing, causato da comportamenti vessatori dell’amministratore o di uno o più condòmini, o di stress lavorativo derivante da una situazione ambientale sfavorevole.

Per mobbing si intende una serie di condotte datoriali caratterizzate da un intento persecutorio poste in essere contro la vittima in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo al fine di emarginarla dal posto di lavoro o anche soltanto di mortificarla.

In ambito condominiale tali condotte potrebbero attuarsi, ad esempio, con rifiuti di concedere permessi o ferie, adibizione ad attività umilianti, richieste eccedenti le mansioni contrattuali, offese personali o sgarbi quali versare appositamente l’immondizia fuori dagli appositi contenitori o inutili chiamate notturne in caso di reperibilità. Ove il mobbing venga accertato il lavoratore può rivendicare il risarcimento del danno subito (alla salute, alla personalità o alla dignità).

Su questi presupposti, un portiere aveva citato in giudizio il Condominio denunciando di aver subito un licenziamento illegittimo preceduto dal comportamento persecutorio da parte dell’amministratore e di alcuni condòmìni.

La Corte di Cassazione (sentenza 25872/2018), pur riconoscendo in via generale, l’ammissibilità del mobbing condominiale ha però respinto la domanda del portiere in quanto questi non era riuscito a provare il nesso di causalità tra le lamentate vessazioni e l’aggravamento delle sue condizioni di salute; inoltre, era stata sottolineata la difficoltà di attribuire il mobbing a più datori di lavoro impersonati dai condòmini.

Anche il Tribunale del Lavoro di Catania (sentenza 2161/2012) aveva escluso la ricorrenza di un’ipotesi di condotta mobbizzante a seguito di una valutazione complessiva dell’insieme di circostanze allegate dal portiere di un condominio (ritardi nel corrispondere la retribuzione, contestazioni disciplinari per fatti ritenuti inconsistenti, la pretesa che le pulizie fossero svolta in orari pomeridiani) che non consentiva di individuare un carattere persecutorio nei confronti del lavoratore.

Sul piano processuale la vertenza viene spesso impostata sulla violazione delle norme che impongono al datore di lavoro (condominio compreso) di mantenere una situazione lavorativa che eviti al dipendente un eccessivo stress lavorativo che può derivare non solo da comportamenti illegittimi ma anche da situazioni oggettive (come una guardiola angusta o un alloggio di servizio insalubre).

Si ricorda che il Dlgs 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione dello Stress Lavoro Correlato in modo da evidenziare eventuali situazioni di disagio lavorativo; la mancata valutazione del rischio da stress lavorativo è sanzionata e può comportare la responsabilità del datore di lavoro per una situazione di sofferenza che, nei casi più gravi, può sfociare in una vera e propria alienazione dal lavoro (“sindrome del burnout”).

In base a tali principi è stato riconosciuto il risarcimento del danno ad un portiere che, a causa di lunghi turni di lavoro aveva riportato una sindrome nevrotico ansiosa (Cassazione, sentenza 18211/2012).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©