Condominio

Il nudo proprietario non «subentra» all’usufruttuario per le spese condominiali

di Anna Nicola

L’amministratore è spesso alle prese con il problema di attibuire le spese al proprietaio (nudo) o all’usufruttuario. Ma cosa succede se uno dei due non paga? Occorre anzitutto esaminare il raffronto tra l'art. 63, quarto comma, disp. att. c.c. e l'art. 67, ottavo comma, disp. att. c.c.
Il nudo proprietario subentrante nei diritti di un condòmino che resta usufruttuario (e l'ipotesi inversa) è responsabile col titolare del diritto reale minore per l'anno precedente e per quello nel corso del quale è avvenuto il subentro. È corretta questa affermazione o si dovrebbe dire che è tenuto all'obbligo tutti i pagamenti dovuti al condominio?
La prima affermazione si basa sull'art. 63 disp. Att .c.c.
Il Tribunale di Padova, pronunciatosi di recente con la sentenza dell'11 gennaio 2019 ha asserito che il nudo proprietario non va considerato subentrante ex art. 63, quarto comma, disp. att. c.c., ma semplicemente nudo proprietario obbligato in solido con l'usufruttuario sulla scorta dell'art. 67, ottavo comma, disp. att. c.c. e come tale può essere chiamato a rispondere di tutti i debiti inerenti a quella unità immobiliare.
Si tratta di decisione che può essere sottoposta a critica se si considera che non prende in considerazione tutte le norme di attuazione in materia condominiale dettate in relazione a spese e subentri nei diritti dei condòmini e che indica a proprio sostegno precedenti non propriamente conferenti col caso da essa affrontato.
Il termine subentro è diverso da quello di acquisto. Subentrare significa entrare al posto di un altro succedendogli immediatamente o sostituendolo
Il termine acquisto va qui considerato in senso lato: la nuda proprietà può essere acquistata in ragione di compravendita, di donazione, di successione ecc.
La Cassazione, diversamente dal caso sopra menzionato è unanime e costante nell'affermare che la responsabilità di cui all'art. 63 disp. att. c.c. prevale su quella solidale senza limitazioni di tempo prevista dall'art. 1104 c.c. in materia di comunione (ex multis Cass. 12 aprile 2019 n. 10346).
Come specificato dal Tribunale di Milano, infatti, «l'inserimento del saldo nel consuntivo approvato dall'assemblea costituisce un mero riepilogo contabile degli esercizi pregressi e non può risolversi, laddove il preteso debitore contesti la corrispondenza degli importi arretrati rispetto al reale ammontare dei precedenti saldi, nella incontestabilità delle somme dovute» (Trib. Milano n. 886/2003).

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