Nommina giudiziaria dell’amministratore anche se già revocato o cessato?
La Riforma del 2012 ha previsto la legittimazione a promuovere il procedimento di nomina giudiziale dell'amministratore, oltre che dei condomini, altresì dell'amministratore uscente dimissionario. La formulazione dell'art. 1129, comma 1, cod. civ. si riferisce, invero, esclusivamente all'amministratore che abbia dato le dimissioni, allorché il condominio non abbia provveduto alla sua sostituzione, nonostante che l'assemblea sia stata sollecitata in tal senso; può tuttavia desumersi che identica legittimazione ad agire per la nomina giudiziale del successore possa riconoscersi sia all'amministratore uscente, nell'ipotesi in cui l'assemblea non lo abbia confermato, sia all'amministratore revocato
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
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