L'esperto rispondeCondominio

Nommina giudiziaria dell’amministratore anche se già revocato o cessato?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

A norma dell'art. 1129, comma 1, cod. civ., in caso di inerzia o inattività dell'assemblea dei condomini, l'amministratore dimissionario è legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per la nomina dell'amministratore. Tanto premesso, tale legittimazione può ritenersi estesa anche all'amministratore cessato dall'incarico per scadenza del termine o a quello revocato in via giudiziale?

La Riforma del 2012 ha previsto la legittimazione a promuovere il procedimento di nomina giudiziale dell'amministratore, oltre che dei condomini, altresì dell'amministratore uscente dimissionario. La formulazione dell'art. 1129, comma 1, cod. civ. si riferisce, invero, esclusivamente all'amministratore che abbia dato le dimissioni, allorché il condominio non abbia provveduto alla sua sostituzione, nonostante che l'assemblea sia stata sollecitata in tal senso; può tuttavia desumersi che identica legittimazione ad agire per la nomina giudiziale del successore possa riconoscersi sia all'amministratore uscente, nell'ipotesi in cui l'assemblea non lo abbia confermato, sia all'amministratore revocato

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