Condominio

Il condominio ritarda i lavori ordinati dal Giudice? 50 euro al giorno di penale

di Giovanni Iaria

Si applica anche al condominio la penale prevista dall'articolo 614 bis del Codice di procedura civile secondo il quale con il provvedimento di condanna per consegna o rilascio, oppure per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili, il Giudice, su richiesta della parte, fissa la somma che l'obbligato è tenuto a versare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del suddetto provvedimento.
Lo ha sancito il Tribunale di Catania – Sezione Terza, con l'ordinanza pubblicata il 19 novembre 2018.
La vicenda prende spunto dal ricorso per danno temuto (art. 1172 del Codice civile) promosso da un'associazione proprietaria di alcune unità immobiliari siti all'interno del condominio convenuto per infiltrazioni di umidità subite e subende all'interno dei suddetti immobili. A dire dell'associazione ricorrente, le cause delle infiltrazioni erano da ricercare nei beni di proprietà condominiale privi di manutenzione con conseguente pericolo di danni gravi ed irreparabili sia per la struttura dell'immobile sia per le persone. La ricorrente chiedeva al Giudice la condanna del condominio alla realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione della fonte delle infiltrazioni, oltre al ripristino dell'immobile di sua proprietà e la condanna dello stesso condominio al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, come previsto dall'articolo 614 bis del Codice di procedura civile. Il consulente tecnico d'ufficio, nominato nel corso del giudizio, accertava che i danni derivanti subiti e subenti dalla ricorrente erano ascrivibili ad infiltrazioni d'acqua provenienti esclusivamente da beni condominiali.
ll Tribunale, nel condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto la sussistenza di un pericolo di danno grave e prossimo per gli immobili di proprietà della ricorrente, ordinando al condominio di eseguire le opere indicate nella perizia e dettando le modalità di intervento, con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, nel caso di omessa o ritardata esecuzione dei lavori da parte del condominio.
Inoltre, il Tribunale, in accoglimento della domanda della ricorrente, ha fissato, ai sensi dell'articolo 614 bis del Codice di procedura civile, in euro 50,00 la somma di denaro dovuta dal condominio a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla notifica dell'ordinanza e per ogni successivo giorno di ritardo, fino all'inizio dei lavori.
In merito a quest'ultima condanna, il Tribunale etneo ha osservato che l'applicazione dell'articolo 614 bis del Codice di procedura civile è legittima in quanto nella nuova formulazione del suddetto articolo, avvenuta con la legge 6 agosto 2015, n. 132, a differenza della precedente formulazione, non si rivengono limiti all'applicazione della misura coercitiva alla fattispecie esaminata.

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