Condominio

Le novità sulla durata del mandato dell’amministratore

di Rosario Dolce

Con il Decreto della Corte di Appello di Bari del 12 giugno 2019 pare si sia superato, almeno in giurisprudenza, quell'orientamento con il quale si escludeva la revocabilità del mandato all'amministratore in prorogatio.
Iniziamo, intanto, col dire che la “prorogatio” è un istituto mutuato, in ambito condominiale, da altri settori giuridici e sta a significare la reggenza del mandato in capo al professionista oltre la relativa scadenza naturale.
Ciò posto, anche qui, sorgono dubbi interpretativi: quando scade il mandato dell'amministratore?
Con l'entrata in vigore della riforma nel 2013 si sono articolate una pluralità di tesi, ognuna delle quali – a dir la verità – degna di nota.
Nell'interpretazione del disposto di cui all'articolo 1129 codice civile taluni ascrivevano un significato più o meno letterale all'inciso, affermando che il mandato sia da ritenersi annuale ma che lo stesso si rinnova, di fatto, per eguale durata (testi dell'1+1 ); talaltri, invece, riferivano che la riforma non avesse apportato alcuna modifica, in punto, per cui il mandato dell'amministratore andrebbe confermato già al termine del primo anno di gestione.
A latere della questione, peraltro, sono sorti altri interrogativi – di evidente rilievo pratico – riguardanti il quorum costitutivo e deliberativo occorrente all'assemblea a dei condòmini per disporre la conferma dell'amministratore.
Anche qui si sono contrapposte due tesi in giurisprudenza. La prima risalente all'epoca ante riforma e riconducibile alla Corte di Cassazione, la quale non ha inteso mutare il regime rispetto quello della nomina prevista dall'articolo 1137 codice civile. La seconda tesi, invece, riconducibile alle corti di merito, ha offerto un'apertura verso un quorum costitutivo e deliberativo “semplice” (1/3) .
Insomma, trattasi di contrasto di opinioni alquanto “accesso” e ancora non sopito.
Fortunatamente, frattanto, sono sopravvenuti altri arresti giurisprudenziali: che hanno tentato di porre chiarezza.
Tra questi, sicuramente c'è il Decreto della Corte di Appello di Palermo, pubblicato il 6 maggio 2019.
Con tale provvedimento si tenta di porre fine alla sequela degli interrogativi sopra evidenziati, offrendo una soluzione di rilievo pratico .
Secondo i giudici siciliani, infatti, il mandato dell'amministratore è da ritenere sine die . Il che significherebbe che l'amministratore sia un ufficio di diritto privato senza termine. In tal senso, viene meno la necessità di ricorrere all'istituto della prorogatio, per giustificarne l'attività oltre l'anno e/o il biennio di gestione. In quanto tale, l'amministratore è sempre revocabile, laddove ponga in essere delle gravi irregolarità.
In effetti - a parere dei giudici siciliani - gli obblighi di comunicazione dell'amministratore “ad ogni rinnovo dell'incarico”, previsti dal secondo comma dell'art. 1129 c.c., non si rivelano meno incongrui per il primo rinnovo tacito di quanto non appaiano per i taciti rinnovi successivi; la limitazione dei compiti dell'amministratore cessato dall'incarico alle sole attività urgenti, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, Codice civile., non implica logicamente l'esclusione della reiterabilità del rinnovo tacito annuale dell'incarico, ben potendo riferirsi ai casi di cessazione dall'incarico per revoca, dimissioni, scadenza seguìta da presa d'atto assembleare o da omessa accettazione del rinnovo da parte dell'amministratore.
D'altronde – soggiunge il decidente - la previsione dell'art. 1135, comma 1, n. 1, Codice civile, nell'attribuire all'assemblea dei condòmini la competenza a confermare l'amministratore e a deliberare la sua retribuzione, non si pone in conflitto con la possibilità del rinnovo tacito né con la reiterabilità di esso.
Sotto altro e diverso aspetto, l'assemblea non sarà più tenuta a deliberare in tema di conferma dell'amministratore, a meno che lo stesso abbia inteso convocare l'adunanza, siccome, così facendo - ovvero ponendo tra i punti all'ordine del giorno quella della propria conferma – lo stesso professionista paleserebbe le proprie dimissioni.
Infine, lo stesso giudice siciliano tende a valorizzare, secondo un'interpretazione letterale, la previsione contenuta nell'articolo 1129, comma 14, Codice civile, ivi precisando che, affinché si perfezioni il rinnovo tacito, occorre, ad ogni modo, che l'amministratore abbia cura, nelle forme del caso, di precisare il proprio compenso ai condòmini per l'esercizio in divenire. In mancanza, il posto sarà da considerarsi vacante e dovrà conseguentemente procedersi alla nomina di un nuovo amministratore a cura dell'assemblea dei condòmini o da parte del giudice.

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