Condominio

La causa di condominio si blocca se alla mediazione la parte non si presenta

di Paolo Accoti


Improcedibile la domanda giudiziaria se al primo incontro per la mediazione la parte non si presenta.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione (art. 5, co. 1-bis D.Lgs. 28/2010), il che sta a significare che chiunque voglia intraprendere un'azione giudiziaria nella suddetta materia deve dapprima esperire il procedimento di mediazione che, pertanto, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 71-quater disp. att. Cc, per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile (artt. 1117 – 1139) e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Premesso che di recente in materia è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 8473/2019, ha stabilito che la parte e, in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte, che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.
La stessa ha vieppiù specificato che allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, perciò la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Ora sul punto interviene anche il Tribunale di Roma, V Sez. civile, Giudice dott. R. Ghiron , il quale con una sentenza pubblicata in data 12 Giugno 2019, dichiara improcedibile la domanda giudiziaria in materia condominiale, qualora la parte, nel caso concreto il condomino che ha impugnato una delibera assembleare, ometta di partecipare personalmente - anche se in ragione della richiamata recente giurisprudenza di legittimità, ora può delegare anche un terzo soggetto - al primo incontro di mediazione.
Il giudizio, come detto, afferente l'impugnativa di delibera condominiale è stato avviato con atto di citazione da parte di un condomino il quale eccepisce alcuni vizi di forma della delibera, in particolare, l'omessa convocazione dello stesso, con richiesta di condanna, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento in suo favore della somma di euro 5.000,00.
Nel costituirsi il condomino convenuto eccepiva preliminarmente il mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria, pertanto, il Giudice, alla prima udienza, concedeva il termine di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lvo 28/10.
Successivamente, il condominio convenuto evidenziava come parte attrice (il condomino) non era affatto comparsa innanzi al mediatore in sede di primo incontro, la causa, quindi, precisate le conclusioni veniva trattenuta in decisione.
Orbene, riassume il Tribunale di Roma come <<A mente dell'art. 5 del d.lvo 28/10 e succ. mod. il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di condominio.>>.
Nel caso concreto, atteso il mancato preventivo esperimento della mediazione, alle parti è stato concesso un termine per effettuare la mediazione che, tuttavia, si è conclusa in maniera negativa, non fosse altro perché il condomino attore non si è presentato al primo incontro fissato dal mediatore, così come eccepito dal condominio convenuto.
Continua il Tribunale capitolino, affermando che <<per assolvere la condizione di procedibilità, la parte che ha interesse ad assolvere a tale condizione ha l'onere di partecipare agli incontri innanzi al mediatore (mentre è ovvio che la mancata partecipazione della parte non onerata non potrà avere conseguenze sulla procedibilità della domanda).>>
A tal proposito, infatti, riferisce come <<la logica dell'istituto è nel senso che non è sufficiente promuovere la mediazione ma che è necessario partecipare alla stessa al fine di rendere possibile un accordo che è lo scopo del procedimento. In caso di mancata partecipazione non sarebbe ragionevole (Tribunale di Firenze, sentenza 42/16) ritenere applicabili invece le sanzioni previste dall'art. 8 del dlvo 28/10 posto che altrimenti sarebbe possibile, contro la logica dell'istituto che ha la funzione di permettere la definizione stragiudiziale della lite, poter rimuovere la condizione solo attivando il procedimento (senza che rilevi lo scopo); donde la mancata partecipazione del soggetto onerato determina l'improcedibilità della domanda.>>.
Ed invero, <<non è pensabile che l'incontro innanzi al mediatore abbia solo la funzione informativa e non anche di risolvere il conflitto>>, pertanto, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione, risulta assimilabile alla ipotesi in cui la <<mediazione non ha avuto luogo>>, non fosse altro perché <<l'attore (onerato) [non ha] coltivato le domande presentandosi personalmente innanzi al mediatore come dal legislatore previsto.>>.
Ciò detto, <<alla mancata partecipazione segue, come eccepito da parte convenuta, la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice a mente dell'art. 5 comma 2 bis dlvo 28/10 e succ. mod.>>, con la conseguente <<condanna di parte attrice a rifondere, in favore del convenuto, le spese di lite>>, nonché ai sensi <<[dell'] l'art. 8 del dlvo 28/10 condanna l'attore al pagamento, in favore dello Stato, della somma di €98,00 pari al valore del contributo unificato.>>.

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