Condominio

Pignoramento del conto corrente condominiale: cosa dicono i Tribunali

di Giovanni Iaria

Una delle tante questioni che ha acceso il dibattito all'interno della giurisprudenza e della dottrina dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del condominio (legge n. 220/2012) e che ancora oggi non ha trovato univocità di vedute è quella relativa alla possibilità o meno da parte del creditore del condominio di procedere direttamente al pignoramento del conto corrente condominiale senza la preventiva ed infruttuosa escussione del patrimonio dei condòmini morosi.
La problematica nasce dal disposto del comma 7 dell'articolo 1129 codice civile secondo il quale «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica» e dal disposto del comma 2 dell'articolo 63 delle disposizioni attuazione del codice civile, secondo il quale «I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini».
Scopo di quest'ultima disposizione è quello di tutelare il patrimonio dei condòmini virtuosi da azioni esecutive per debiti condominiali dei condòmini morosi.
Nell'ambito della giurisprudenza di merito si sono formati, in questi anni, due orientamenti l'uno l'opposto dell'altro, mentre allo stato non si registrano interventi da parte della Corte di Cassazione.
Secondo l'orientamento maggioritario, è legittimo procedere direttamente al pignoramento del conto corrente condominiale in quanto nessuna norma prevede la preventiva ed infruttuosa escussione del patrimonio dei condòmini morosi rispetto ad un'azione esecutiva validamente intrapresa nei confronti del Condominio anche perché una volta versate le somme da parte dei condòmini queste confluiscono sul conto corrente condominiale distinguendosi dal patrimonio dei singoli condòmini. Inoltre, secondo i sostenitori di questo orientamento, il pignoramento del conto corrente condominiale non interferisce assolutamente con il meccanismo del beneficio della preventiva escussione previsto dal comma 2 dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile (Tribunale Pescara, 2 aprile 2014; Tribunale Reggio Emilia, 16 maggio 2014; Tribunale Catania, 26 maggio 2014; Tribunale Milano, 27 maggio 2014; Tribunale Brescia, 30 maggio 2014; Tribunale Ascoli Piceno, 26 novembre 2015; Tribunale Milano, 21 novembre 2017).
Secondo l'orientamento minoritario, invece, il pignoramento del conto corrente condominiale è possibile solo dopo la preventiva ed infruttuosa escussione del patrimonio dei condòmimi morosi, in quanto l'esecuzione sul conto corrente condominiale colpirebbe somme versate da parte di condòmini in regola con i pagamenti , mentre l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, nella sua nuova formulazione, prevede l'obbligo di escutere, in via preventiva, i condòmini morosi (Tribunale di Pescara 18 dicembre 2013).
Nel solco di quest'ultimo orientamento si è inserito di recente il Tribunale di Teramo con l'ordinanza depositata il 18 aprile 2019 , emessa in sede di reclamo proposto da una società creditrice di un condominio avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva promossa dalla suddetta società che, sulla scorta di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, aveva pignorato il conto corrente condominiale senza la preventiva escussione del patrimonio dei condòmini morosi. Nelle more il condominio provvedeva al pagamento di una parte del debito e comunicava alla creditrice il nominativo del condòmino moroso. Il Tribunale ha rigettato il reclamo, ritenendo che la disposizione di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile va interpretata nel senso che il creditore (qualunque sia la somma da recuperare) deve, in presenza di un condòmino moroso, preliminarmente agire nei confronti di quest'ultimo, anche nel caso in cui vi siano somme accreditate sul conto corrente condominiale.
Se il creditore, ha concluso il Tribunale teramano, << potesse agire direttamente nei confronti del conto corrente condominiale, senza preliminarmente agire nei confronti dei condòmini morosi, risulterebbe svuotata dal di dentro la ratio della norma, il cui obiettivo è proprio quello di fare in modo che, qualora vi siano condòmini morosi, debba essere tutelato ogni cespite patrimoniale riferibile ai condòmini in regola con i pagamenti>>.

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