Condominio

La solidarietà non vale per il condominio

di Donato Apollonio - A cura di Assoedilizia

Nel corso degli ultimi anni è divenuto sempre più frequente l’affidamento dei servizi (quasi sempre di portierato) del condominio a ditte esterne attraverso la stipula di contratti di appalto. Ma cosa succede se la ditta appaltatrice non paga i suoi dipendenti o non versa i contributi? Esiste una responsabilità del condominio?

La materia è regolata da due disposizioni: l’articolo 29 del Dlgs 276/2003 e l’articolo 1676 del Codice civile. Per la prima norma, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di Tfr, i contributi previdenziali e i premi assicurativi in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tali disposizioni non trovano però applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale.

Secondo la Cassazione (sentenze 2347/2015 e 7891/2000) il condominio non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti ma uno strumento (ente) di gestione collegiale degli interessi comuni dei condòmini. Va dunque inteso come una comunione di persone fisiche non esercenti attività di impresa o attività professionale e, quindi, non rientra nel disposto dell’articolo 29; partendo da questo presupposto il Tribunale del Lavoro di Torino (sentenza 98/2018) e quello di Milano (sentenze 2370/2011 e 4506/2011) hanno escluso la responsabilità solidale del condominio.

Ciò non toglie che, per evitare possibili coinvolgimenti in giudizi intentati da lavoratori o dall’ente previdenziale, resta sempre opportuno richiedere alla ditta appaltatrice il documento di regolarità contributiva (Durc) e la prova del versamento delle retribuzioni ai lavoratori addetti al condominio. In caso si riscontrino irregolarità è meglio interrompere, in via precauzionale, i rapporti con la ditta inadempiente.

L’articolo 1676 del Codice civile, applicabile anche ai condomìni, prevede invece che coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto. Ma solo se il condominio non abbia già liquidato tutto il dovuto all’appaltatore.

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