Condominio

Il sindaco chiede i dati dell’anagrafe condominiale per la raccolta rifiuti

di Rosario Dolce

Il registro anagrafe condominiale è un alleato strategico del Fisco (locale). Lo sa bene il Sindaco di Messina che ha pubblicato l'Ordinanza del 29 aprile 2019 n. 122 , afferente la raccolta differenziata “porta a porta” nei condomini locali.
Il provvedimento è rivolto a tutti gli amministratori di condominio, a cui verranno consegnati i contenitori corrispondenti al numero di utenze attive residenti all'interno del fabbricato condominiale.
I contenitori forniti dal Gestore del Servizio sono però concepiti nell'ambito di un servizio destinato all'utenza condominiale corrispondente, per cui viene rimesso al Condominio, in persona del relativo mandatario, l'onere di mantenere l'integrità e la pulizia e di osservare la tempistica per l'erogazione del servizio “porta a porta”.
In altri termini, nel caso in cui non si fosse provveduto alla differenziazione del rifiuto, l'irregolarità verrà contestata all'utenza condominiale nella persona dell'Amministratore del Condominio o del legale rappresentante, in quanto si discorre di responsabilità in solido tra i condòmini (destinatari diretti dei beni concessi in comodato d'uso, secondo le disposizioni previsti dal codice civile dall'articolo 1100 all'articolo 1139, nonché dall'articolo 6 della Legge 688/81.
Al fine di rendere concretamente applicabile la superiore previsione, il Sindaco del Comune “dello Stretto” ha previsto che gli Amministratori di condominio siano tenuti a comunicare all'ente locale – in particolare, al relativo Dipartimento Entrate Tributarie – i dati dell'anagrafe condominiale e tutte le variazioni che nel tempo dovessero verificarsi curandone l'annotazione, alla stregua – quindi - di quanto previsto dall'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile.
I dati contenuti nel registro anagrafe condominiale consentiranno, pertanto, al Comune di Messina di disporre l'esatto censimento dell'utenza e verificare l'esatta corrispondenza tra i contenitori concessi in comodato d'uso dal Comune secondo numero e tipologie di utente presenti nel Condominio (a qualsiasi titolo o ragione).
E' fatto obbligo agli Amministratori di apporre, anche ai sensi dell'articolo 1129 comma 5 del Codice civile, in area condominiale comodamente visibile anche dall'esterno, una targa recante l'indicazione del nome e cognome dell'amministratore, l'indirizzo della sede o ufficio dove vengono svolte le attività e i numeri di telefono o fax di riferimento, curando di inserire un recapito telefonico di pronta reperibilità in caso d'urgenza.
L'Ordinanza in disamina sembra fare seguito a una recente Sentenza emessa dal Tribunale di Milano (I sez. civ., 13.2.2018 n. 1047, si veda anche il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio dell’11 luglio 2018 ) con cui è stato respinto il ricorso presentato da un condominio locale, in ragione della addotta responsabilità solidale gravante sul condominio ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/1981 l'erogazione della sanzione amministrativa. In particolare, in seno al predetto provvedimento è stato statuito quanto segue: “ …Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani all'interno del Condominio costituisce un servizio reso in favore dei condòmini al pari di molti altri servizi curati dal Condominio; la raccolta dei rifiuti urbani del resto è svolta dalla società incaricata a ciò dal Comune di Milano interagendo con il singolo condomino sotto il profilo del pagamento della relativa tassa ma anche, quanto alla concreta sua esplicazione, con il Condominio che cura la raccolta dei rifiuti all'interno del condominio sulla base di una espressa indicazione dei singoli condomini, esonerati perciò stesso dal riporre essi stessi personalmente rifiuti negli appositi cassonetti ….. di proprietà del Condominio che vengono a loro volta spostati all'esterno da personale dipendente dal Condominio”.
Sotto altro e diverso profilo, l'ordinanza del Comune di Messina sembra legittimarsi anche in ordine alla circostanza per cui sembrerebbe non essere necessario, al fine di addurre la responsabilità soldale tra i condòmini, individuare l'autore della violazione.
Invero, in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di validità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge 689/1981 (Cassazione Civile, Sezione II, 13.5.2010 n. 11643)

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