Condominio

Il costruttore risponde penalmente della corretta installazione degli impianti tecnici

di Giulio Benedetti

I condomìni sono costituiti da un complesso contenuto tecnologico che sempre più qualifica il valore economico degli edifici. La casa domotica è un complesso immobiliare i cui contenuti tecnici superano la visione tradizionale della relativa valutazione monetaria costituita dalla vita o dalla amenità del luogo dove sono inseriti .
In tale contesto l'attività dell'amministratore condominiale, che ai sensi dell'art. 1130 c.c., disciplina l'uso delle cose comuni in modo da consentirne il pacifico godimento, non può prescindere della valutazione della complessità tecnologica degli impianti che , ai sensi del d.lvo n. 81/2008 e del D.m. n. 37/2008, non solo devono ben funzionare , per assicurare il loro corretto utilizzo, ma devono essere accompagnati dalla documentazione tecnica la quale consenta la manutenzione e l'esercizio sicuro da parte di tutti gli utenti: detti obblighi ricadono anche su soggetti che abbiano costruito il condominio.
La rilevanza penale della regola dell'arte è stata dichiarata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27870/2019) la quale ha trattato il caso di un incendio di un condominio originato dalla canna fumaria di un camino , asservito ad un appartamento, non realizzata secondo la regola dell'arte.
La sentenza dichiarava prescritto il reato, ma stabiliva , ai fini civili, la responsabilità del costruttore del condominio (condannandolo al risarcimento del danno in favore delle persone offese) che aveva affidato la realizzazione del camino a un soggetto non qualificato ai sensi della legge n. 46/1990. Il GUP del Tribunale ravvisava il profilo di colpa del costruttore del condominio nell'avere affidato i lavori di realizzazione del camino ad un'impresa non abilitata , la quale non aveva ottemperato alle norme tecniche di sicurezza della legge n. 46/1990, non aveva coibentato adeguatamente la canna di scarico , non aveva rilasciato al termine dei lavori la dichiarazione di conformità e lo schema dell'impianto realizzato, al fine di consentirne la manutenzione e la riparazione .
La Corte di Cassazione osserva che il committente aveva violato la legge n. 46/1990, poiché, al termine della realizzazione del camino , non era in possesso della dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riscaldamento , costituito dal camino dell'appartamento, ove si è originato l'incendio , dalla relativa canna fumaria e dal comignolo soprastante , e che l'installazione di impianti di riscaldamento di tipo composito deve essere realizzato da imprese abilitate.
La sentenza della Corte di Appello afferma che i vizi della canna fumaria del camino, collocato all'interno dell'appartamento, sono dipesi dalla mancata osservanza delle regole relative alla buona costruzione delle canne fumarie previste dalla norma UNI 10683, richiamata dall'art. 7 della legge n. 46/1990.
La Corte di Cassazione , sulla base di tale premesse, condivide il giudizio controfattuale effettuato, ai sensi dell'art. 41 c.p., dalla Corte di Appello per cui se la condotta doverosa omessa , ovvero il rispetto delle norme tecniche di sicurezza, qualora ottemperato, avrebbe potuto evitare l'evento – incendio. Invero la sentenza sostiene che il rispetto delle norme tecniche di sicurezza avrebbe evitato il verificarsi dell'incendio , perchè in una canna fumaria di sezione adeguata , senza curve inopportune e con uno sportello per il recupero della fuliggine, non avrebbe potuto svilupparsi la combustione della fuliggine all'interno del condotto e , tantomeno , da una canna fumaria separata dalle parti lignee adiacenti tramite un idoneo isolamento termico , le fiamme avrebbero potuto diffondersi sopra l'orditura del tetto.

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