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Ripartizione spese, il lastrico solare non è il giardino sopra i box: le regole sono diverse

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

A seguito di infiltrazioni sia da giardini ad uso esclusivo che dalle terrazze poste allo stesso livello giardin,i dobbiamo procedere a eseguire lavori di impermeabilizzazione Le problematiche riscontrate sono tre: 1) mancanza di guaina sul muro perimetrale; 2)mancanza di guaina porzione piana; 3) difformità delle terrazze rispetto al progetto depositato in comune (previsto solo marciapiede ma realizzate ampie terrazze). Vorrei un parere circa la suddivisione delle spese, considerato che l'interrato dove si verificano le infiltrazioni è l'intercapedine condominiale.

Quanto disposto ex art. 1126 c.c., che nel declinare l'art. 1123, comma 2, c.c. ripartisce le spese per le riparazioni del lastrico solare in uso esclusivo ad alcuno dei condomini nella misura di un terzo a carico di questo e di due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio, non può ritenersi applicabile agli interventi da effettuarsi rispettivamente al livello dei giardini ed all'intercapedine sottostante, in quanto il suddetto articolo “si riferisce solo a quelle riparazioni riguardanti il manufatto posto alla sommità della costruzione, che la separa orizzontalmente dallo spazio superiore” (Cass. civ., Sez. II, 04-06-2001, n. 7472). Pertanto, mentre le spese inerenti alle opere da effettuare sui giardini e sulle terrazze ad uso esclusivo graveranno sui rispettivi proprietari, quelle inerenti l'intercapedine condominiale, in quanto parte comune (Cass. civ. Sez. II Ord., 25-09-2018, n. 22720) dovranno essere ripartite ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., fra tutti i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà. Tuttavia, è bene precisare che i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall'art. 1123, comma 3, c.c., che le spese saranno a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilità.

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