Il condomino paga la canna fumaria anche se si è staccato
Anche il condomino che si è distaccato dalla canna fumaria centralizzata resta obbligato a concorrere alle spese di adeguamento della canna medesima, di cui rimane comproprietario. La canna fumaria costituisce infatti un bene comune. Per l'articolo 1118, commi 1, 2 e 3 del Codice civile, «il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. Il condòmino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto dalle leggi speciali».