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Riparto spese per l’installazione di un nuovo ascensore

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Devo effettuare la ripartizione delle spese per l'installazione di un nuovo impianto di ascensore, ho impostato il riparto inserendo la tabella di proprietà con i millesimi dei soli condomini partecipanti all'impianto (per cui la tabella non si chiude a 1000 millesimi). Vorrei sapere se la mia ripartizione è corretta oppure conoscere il metodo corretto di ripartizione. Premetto che, sul regolamento di condominio, non è citato nulla a riguardo.

Come corollario dell'art. 1123, comma 2, c.c., che stabilisce la ripartizione delle spese relative alle parti comuni in base ad un principio di proporzionalità qualora vi sia un loro uso differente per ciascuno dei condomini, l'art 1124 c.c. prevede che, per la manutenzione e la sostituzione dell'impianto dell'ascensore, le spese saranno ripartite in relazione all'uso che questi possono farne. Tuttavia, poiché non si tratta di un godimento perfettamente misurabile, la spesa sarà ripartita per metà tenendo conto del valore (millesimi) delle singole unità immobiliari, mentre l'altra metà sarà calcolata proporzionalmente all'altezza di ciascun piano dal suolo. Non rileva, quindi, ai fini del computo della quota di contributo, l'uso effettivo di detto impianto. Altresì, esula dall'ambito di applicazione della norma in esame la spesa per l'istallazione ex novo dell'impianto dell'ascensore, che rimarrà soggetta alla disciplina per le innovazioni deliberate a maggioranza ex art. 1123 c.c., la cui spesa sarà sostenuta dai condomini in proporzione ai millesimi di loro proprietà. A conferma di quanto esposto la Suprema Corte ha da ultimo stabilito che “a differenza dell'installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 c.c.” (Cass. civ., Sez. VI , Ord., 12-09-2018, n. 22157) I condomini possono sempre regolare la ripartizione delle spese per la ricostruzione degli ascensori in difformità da quanto previsto dalla norma in esame, con un regolamento condominiale avente carattere contrattuale che può, ad esempio, prevedere il concorso nelle spese di tutti i condomini in base ai millesimi delle rispettive proprietà.

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