Condominio

Distacco dall’impianto: non vale il regolamento se i vantaggi ci sono

di Enrico Morello

Distacco dall'impianto condominiale di riscaldamento: prima viene la solidarietà sociale.
Con la sentenza 7568/2019 il Tribunale di Roma si occupa di una questione attinente il distacco del singolo condomino dall'impianto di riscaldamento condominiale.
In particolare, il caso è sorto in seguito alla richiesta di annullamento di delibera condominiale presentata al Tribunale da un condomino che, nonostante il distacco dall'impianto centrale da lui comunicato all'amministratore al quale aveva fatto avere relativa perizia tecnica, si era visto addebitare dal condominio le spese ordinarie di gestione e di consumo dell'impianto stesso.
Il condominio, costituendosi in giudizio, rilevava come a suo dire la perizia presentata dall'attore non fosse tale da escludere che il distacco non avesse causato squilibrio dell'impianto e aggravi per gli altri condomini. Inoltre, il convenuto richiamava l'art. 13 del regolamento condominiale contrattuale che prevede che i proprietari condomini non possano sottrarsi al pagamento delle spese tutte (manutenzione, ripartizione e consumi) in seguito al distacco dall'impianto centrale.
Il Tribunale romano, nel decidere il caso, osservava anzitutto come per insegnamento della cassazione il condomino che voglia provvedere al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato lo possa fare a due condizioni: che il distacco stesso non danneggi il funzionamento dell'impianto centrale, che dal distacco non derivino aumenti delle spese per gli altri condomini.
Il distacco, quindi, secondo il Tribunale (seppur alle predette condizioni) è possibile: dal che deriva la nullità (per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, vedi Cass. civ. n. 7518/2006) della delibera che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco.
Se quelli ricordati sono principi piuttosto risaputi, merita invece attenzione un ulteriore passo della sentenza, dove si evidenzia che al distacco dall'impianto centralizzato del condomino “non osti la natura contrattuale della norma impeditiva contenuta nel regolamento di condominio perché questo è un contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo se regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell'ordinamento”.
Il regolamento, in sostanza, secondo il tribunale anche se è di natura contrattuale (e cioè approvato da tutti i condomini) non può menomare i diritti che ai condomini derivino dalla legge.
In base a questo ragionamento, pertanto, deve prevalere il diritto al distacco del singolo condomino, ove dimostrato che ne derivi un risparmio per il singolo e non un aggravio per gli altri condòmini, sull' astratto divieto del regolamento di condominio “che se non supportato da un effettivo vantaggio per gli altri condomini rimane espressione puramente egoistica”.
A prevalere, quindi, secondo il giudice del merito deve essere l'effettivo vantaggio che derivi dal distacco: questo anche se in tal modo venga superata la volontà contrattuale dei condomini come espressa nel regolamento contrattuale.
Nel caso di specie, per quello che qui rileva, il Tribunale giudicava legittimo il distacco operato dal condomino in quanto, in base alle risultanze degli accertamenti tecnici compiuti in corso di causa, dallo stesso non sarebbe derivato alcun aggravio di spesa per gli altri condomini.

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