Condominio

Il portinaio ritira raccomandate solo con delega del condomino

di Anna Nicola

Sulla corrispondenza ordinaria non ci sono problemi: rientra tra le numerose mansioni del portiere dell’edificio, come la sorveglianza dell’uso del citofono dell’ascensore e del montacarichi e così via. Ma il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria è sancito come compito solo previa delega (non delegabile a sua volta, perché è un incarico personale) da parte del singolo condomino. Queste regole valgono sia per la posta di Poste Italiane che per quella consegnata a mezzo dei corrieri privati (Cassazione, sentenza 4832/1986). Per corrispondenza straordinaria si intende quella che richiede la sottoscrizione, come una raccomandata.

La delibera N. 385/13/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, contenente «condizioni generali di servizio per l’espletamento del Servizio universale postale» all’articolo 27 specifica che: «Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere». Però, essendo compito specifico del portiere, il coniuge del portiere non può sostituirsi e ritirare la posta in sua vece, se non è stata a ciò autorizzata dal destinatario(Cassazione, sentenza 9511/2005).

L’indennità

Per lo svolgimento di questo servizio è prevista un’indennità che prescinde dal volume della corrispondenza da ritirare. Nel caso di lettere in contrassegno, il portiere non è tenuto ad anticipare i soldi, salvo che abbia ricevuto un fondo spese specifico. Ma il portiere che neghi di prendere in consegna un plico da un corriere va incontro a un inadempimento contrattuale (Cassazione, sentenza 4832/1986).

Atti giudiziari

Il Codice di procedura civile ammette la notifica al portiere di atti giudiziari (articolo 139): «in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda» e «il portiere […] deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata». Il portiere, quindi, è obbligato a ricevere le notifiche degli atti giudiziari e le cartelle esattoriali, atti che pur non rientrando nella corrispondenza ordinaria, non richiedono delega.

Il portiere deve annotare in un apposito registro gli arrivi e le consegne e farsi firmare l’avvenuta consegna, questo per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento del servizio.

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