Condominio

Subentro nell’ascensore, i vantaggi fiscali sarebbero da decurtare

di Matteo Rezzonico - L’Esperto Risponde

Il lettore fa riferimento all'articolo 1121, comma 3, del Codice civile, in tema di innovazioni gravose o voluttuarie, per il quale «in presenza di innovazioni, il condomino o l'erede e l'avente causa, possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera». Va da sé che, per l'articolo 1121, il condomino che chiede la comproprietà dell'impianto deve versare, pro quota, non solo l'importo capitale, ma anche le somme spese per la manutenzione straordinaria, oltre alla rivalutazione monetaria. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, dovrebbero essere decurtati, dalla somma da versare, eventuali contributi o benefici goduti da chi ha installato l'impianto. Si veda, sul tema specifico, la pronuncia del tribunale di Viterbo 984/2017 che fa riferimento al contributo ricevuto per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 e, nello stesso senso, la sentenza del giudice di pace di Bari 5632/2011 che fa riferimento anche alle agevolazioni fiscali. Infine, secondo taluna giurisprudenza si deve tenere conto del deprezzamento dell'impianto.

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