Condominio

La domanda di mediazione blocca la prescrizione e “impedisce” la decadenza

di Rosario Dolce

L'azione giudiziaria basata sull’articolo 1137 del Codice civile, riguardante la impugnativa di una delibera assembleare, è subordinata all'esperimento del tentativo di mediazione preliminare, stante quanto previsto dall'articolo 71 quater disposizioni di attuazione al codice civile.
Ma si dibatte, in dottrina e in giurisprudenza, se l'impugnazione deve essere considerata tardiva ove il termine per impugnare cada nell'alveo del periodo di sospensione feriale (1-30 agosto) e l'istanza di mediazione venga presentata oltre tale lasso temporale.
Allo stesso modo, tra gli stessi addetti ai lavori, residua più di un dubbio sugli effetti da attribuire alla presentazione di una istanza di mediazione in ragione della sospensione o interruzione del termine decadenziale (visto gli effetti dimetricamente opposti a seconda se si aderisse o meno ad una delle due opzioni).
Il Tribunale romano, con Sentenza Sentenza 5 marzo 2019, n. 4927 prova a dare una compiuta risposta ai due interrogativi.
Nello specifico, un condòmino impugna una delibera assembleare adottata in data 20 luglio 2017 (a cui aveva partecipato esprimendo il proprio dissenso), con istanza di mediazione depositata in data 16 settembre 2017 e con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2016.
All'azione di gravame così esperita, sul piano temporale, si contrappone il condominio convenuto, il quale eccepisce la decorrenza del termine decadenziale di 30 giorni di cui all'articolo 1137 codice civile.
A fondamento di quanto assunto, il convenuto richiama il comma 6 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 28/2010 che stabilisce che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda, giudiziale”, e che “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito d ei verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo”.
Per il condominio, inoltre, il termine di decadenza di cui alla norma citata non sarebbe stato in ogni caso rispettato in quanto la proposizione dell'istanza determinerebbe una sospensione di detto termine e non un'interruzione con la conseguenza che, a seguito del deposito del verbale negativo di mediazione (nel caso di specie il 10/11/2016), il termine per impugnare sarebbe ripreso a decorrere per i giorni rimanenti e l'attore avrebbe notificato tardivamente la citazione.
Il tribunale di Roma, tuttavia, respinge entrambe le eccezioni.
Il giudice capitolino ritiene che la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e ss.mm.
Tale orientamento – come si legge in sentenza - è conforme a quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/1990 che estende l'applicabilità della sospensione feriale all'articolo 1137 codice civile.
Poiché, dunque, l'attrice ha impugnato la delibera del 20 luglio 2016 depositando presso l'organismo di mediazione la relativa istanza in data 16 settembre 2016 (comunicata in pari data al Condominio convenuto e dalla quale va scomputato i termini di 31 giorni previsto per la sospensione feriale), ne consegue la tempestività dell'impugnazione.
Stessa considerazione di infondatezza è stata rilevata in ordine alla dedotta sospensione del termine per l'impugnazione.
L'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 4.03.2010 n. 28, prevede che la comunicazione, alle altre parti, della domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta.
L'articolo 8 del medesimo testo legislativo stabilisce che la domanda di mediazione, unitamente al provvedimento con cui il responsabile dell'organismo di mediazione ha designato il mediatore e fissato il primo incontro, deve essere comunicata all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Da tale momento, pertanto, per espresso dettato normativo, la decadenza è impedita e, pertanto, la comunicazione deve intervenire nel termine di trenta giorni ex articolo 1137 codice civile.
Il termine decadenziale comincia, poi, a decorrere ex novo - la lettera della legge cosi si esprime: la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza - dal momento del deposito, presso la segreteria dell'organismo di mediazione, del verbale nel quale viene dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo.
In buona sostanza la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza con la conseguenza che l'istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma II codice civile (si veda la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17781/2013).
La fattispecie costituisce, pertanto, deroga al principio sancito dall'articolo 2964 codice civile, che esclude che la decadenza possa essere soggetta alla disciplina interruttiva valevole, invece, per la prescrizione e dettata dagli articoli 2934 e ss codice civile.
Alla stregua di quanto sopra, nel caso di specie, essendosi la mediazione conclusa con verbale di esito negativo in data 10 novembre 2016, a cui è conseguita la notifica dell'atto di citazione in data 23 novembre 2016, l'impugnazione sollevata dal condòmino è stata ritenuta tempestiva.

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