L'esperto rispondeCondominio

Il nuovo proprietario non paga le spese relative alle vecchie liti

di Giuseppe Mantarro

La domanda

Nel 2016 ho acquistato un appartamento dal costruttore (società venditrice). Nel 2015 la società, proprietaria di alcuni appartamenti tra cui quello ad oggi di mia proprietà, ha fatto ricorso in merito a una delibera, assunta dal condominio il 23 marzo 2015, relativa all'approvazione del bilancio preventivo 2015 e del relativo riparto degli oneri condominiali in capo a tali appartamenti. Il ricorso, conclusosi nel 2019, ha condannato il condominio al pagamento delle spese di lite poiché la ripartizione del preventivo, avvenuta in base a modifiche al regolamento condominiale non approvate all'unanimità, è nulla. Aggiungo che nel rogito è stato inserito che «rimarranno a carico della società venditrice gli oneri in essere e/o aventi titolo anteriore alla data odierna» e che non ho partecipato all'assemblea condominiale del 6 settembre 2015, che ha deliberato di risolvere la controversia in sede giudiziale nominando un avvocato. Dovrei sostenere queste spese di lite?

L'amministratore di condominio, al fine di riscuotere gli oneri condominiali, è tenuto a rivolgersi a coloro che risultano essere condomini al momento in cui le spese in questione debbono essere pagate. A tal proposito, la Cassazione, con sentenza 10405/2010 ha stabilito che «l'acquirente dell'unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se, in virtù del principio dell'ambulatorietà passiva di tali obbligazioni, sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa (si veda anche la sentenza 1596/2000)».Pertanto, poiché l'unità immobiliare è stata acquistata nel 2016 e nel rogito è stato previsto che «rimarranno a carico della società venditrice gli oneri in essere e/o aventi titolo anteriore alla data odierna”, ma soprattutto che il lettore non era ancora condomino quando, il 6 settembre 2015, è stata assunta la deliberazione per «risolvere la controversia in sede giudiziale nominando un avvocato», le spese di lite – per la causa conclusasi nel 2019 - dovranno essere sostenute dal venditore, sicché l'acquirente potrà chiedere bonariamente al precedente proprietario di effettuare il summenzionato pagamento. Qualora il venditore si rifiutasse, l'acquirente dovrà anticipare la predetta somma esercitando, conseguentemente, il diritto di rivalsa nei confronti del precedente proprietario.

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