Condominio

Chi paga le ringhiere dei balconi

di Raffaele Cusmai - Condominio24

Il criterio di ripartizione delle spese fra i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà (art. 1123 c.c.), come noto, trova applicazione qualora oggetto delle suddette sia “la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio”, salvo se diversamente disposto dal regolamento condominiale. In specie i balconi aggettanti ed anche le relative ringhiere non sono inclusi nell'elencazione delle parti comuni ex art. 1117 c.c., in quanto non sono “necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso” (Cass. civ. Sez. II, 21-01-2000, n. 637) e loro proprietario è il titolare dell'unità immobiliare dalla quale vi si accede (Cass. civ. Sez. II, 30-07-2004, n. 14576). Tuttavia, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (fra le tante: Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-03-2015, n. 6552). Di conseguenza, posto che “la valutazione circa la natura comune delle parti dei balconi interessate dai lavori di manutenzione non è suscettibile di una soluzione aprioristica, ma richiede una valutazione in concreto” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-03-2018, n. 5014), sarà necessario stabilire o meno l'incidenza di suddette ringhiere sul decoro architettonico dell'edificio, la cui spesa per la sostituzione potrà gravare, alternativamente, sui singoli proprietari dei manufatti interessati dall'intervento oppure su tutti i condomini secondo il criterio millesimale.

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