Condominio

L’ascensore si fa anche se «scomodo» perché agevola comunque i disabili

di Luana Tagliolini

L'ascensore collocato nel cortile condominiale che arrivi ai mezzanini non è opera illegittima se vi è contemperamento tra i diversi interessi dei condomini e agevola, comunque, i portatori di handicap.
Il principio è stato applicato di recente alla fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione riguardante l'impugnazione, da parte di alcuni condomini, della delibera con la quale l'assemblea aveva deciso di installare un ascensore nel cortile dello stabile (Ordinanza n. 15021/2019).
Tra le varie motivazioni poste a fondamento della impugnazione, gli attori sostenevano che l'opera costituiva un innovazione vietata perché non giustificata dall'esigenza di abbattere le barriere architettoniche, lesiva del diritto all'uso esclusivo del cortile attribuito ai ricorrenti dal regolamento di condominio e perché non prevedeva l'installazione del servo scala per il tratto non asservito dall'impianto poiché, quest'ultimo, conduceva ai mezzanini.
Il Tribunale respingeva la domanda e la pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello.
Gli attori ricorrevano per cassazione.
La Corte di legittimità ha condiviso le motivazioni della Corte di merito in base alle quali aveva ritenuto legittima l'installazione dell'impianto anche se gli sbarchi dell'ascensore conducevano ai mezzanini e non ai piani e rendevano necessario percorrere a piedi un'ulteriore rampa di scale per accedere ai singoli appartamenti - perché comunque attenuava i disagi per i portatori di disabilità a prescindere dalla necessità di utilizzare le scale per giungere alle abitazioni e, anche in tal modo, venivano soddisfatte le finalità perseguite dalla legge n. 13/1989 e non erano pregiudicati l'utilizzo dell'ascensore e la sua funzione di agevolare l'accesso alle porzioni esclusive.
Per la Suprema Corte, infatti, la verifica della legittimità dell'opera «deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale che implica il contemperamento di vari interessi tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo se idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione».
Né, precisa ancora la Cassazione, inficia la validità della delibera la mancata installazione del servo scala per il tratto di gradini che era necessario salire a piedi perché, tale omissione, non pregiudicava, in ogni caso, l'utilità dell'intervento.
Esclusa, infine, l'illegittimità della delibera per violazione della riserva di godimento esclusivo del cortile disposto in favore di ricorrenti a causa della installazione dell'ascensore. Questi ultimi, infatti, interpretavano il diritto al godimento esclusivo del bene (cortile) come diritto di proprietà esclusivo.
Contrariamente a quanto sostenuto, infatti, il cortile rientrava per regolamento tra i beni comuni per cui oltre a svolgere una funzione servente per il condominio costituiva via di accesso ai locali box di cui i ricorrenti erano gli unici titolari.
Conseguentemente “uso esclusivo” non poteva intendersi come riconoscimento della piena proprietà del bene in favore dei proprietari dei box in deroga al regime dell'articolo 1117 c.c.
Per le ragioni esposte e limitatamente ai soli motivi di impugnazione del provvedimento della Corte di merito commentati, la Cassazione rigettava il ricorso.

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