Condominio

Due vie per l’uso pubblico del bene

di Rosario Dolce

Pubblico e privato si intrecciano spesso nel mondo condominiale. Ma l’uso pubblico del bene non è scontato. Un esempi virtuoso di collaborazione è il «Progetto Portici», frutto della cooperazione tra Asppi (piccoli proprietari), Anaci (amministratori di condominio) e Comune di Bologna per incentivare e sostenere i proprietari dei portici (a Bologna ce ne sono per 53 chilometri) nella manutenzione dei portici a cominciare dal rifacimento delle pavimentazioni storiche (19.673 mq, di cui i ¾ privati, con 412 palazzi coinvolti). Asppi garantisce servizi di progettazione e assistenza ai privati in tutte le fasi amministrative e tecniche, con i proventi derivanti da sponsor che usano le recinzioni di cantiere per affissioni pubblicitarie (sulle quali il Comune non fa pagare tasse). Il risultato, dopo quattro anni di attività, è che l’80% dei cantieri è ormai chiuso e i portici “condominiali” hanno cambiato completamente aspetto, per chi ci passa e per chi abita nel palazzo.

E sul tema dell’uso pubblico è intervenuto il Consiglio di Stato, V Sezione (estensore Elena Quadri) con la sentenza 1369/2019, affermando il principio che il condominio può impedire l’accesso libero alla strada interna, perché l’esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti ma presuppone un titolo idoneo .

La costituzione su una strada privata di una servitù di uso pubblico può avvenire, infatti,a mezzo della cosiddetta dicatio ad patriam, integrata dal comportamento del proprietario di un bene che metta spontaneamente ed in modo univoco lo stesso a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini; oppure attraverso l’uso del bene da parte della stessa collettività, protratto per il tempo necessario al1’usucapione. Quindi la prova dell’esistenza di una servitù di uso pubblico non discende da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada ma presuppone un atto pubblico o privato (provvedimento amministrativo, convenzione fra proprietario ed amministrazione, testamento) o l’intervento della usucapione ventennale.

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