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Come revocare l’amministratore che non presenta la nomina in assemblea

di Raffaele Cusmai - Condomino24

La domanda

Abbiamo un amministratore che da 8 anni non presenta all'Ordine del giorno dell’assemblea la nomina. Non esiste un modo per tentare di revocarlo per questa inadempienza?

Le modalità della durata dell'incarico e della revoca dell'amministratore del condominio sono disciplinate dall'art. 1129 del c.c.
Il decimo comma di detto articolo stabilisce la durata dell'incarico di amministratore in un anno, decorrente dalla nomina, alla scadenza del quale, per unanime opinione di dottrina e giurisprudenza che nega la decadenza ope legis dell'incarico, questo può essere riconfermato anche tacitamente per effetto della mancata nomina di altro amministratore (Cass. civ. Sez. II, 24-01-1994, n. 705). Conseguentemente non costituisce una grave irregolarità, tale da comportare la revoca disposta dall'autorità giudiziaria, dell'omissione all'o.d.g. di un punto relativo alla sua conferma quale amministratore.
Tuttavia, il successivo undicesimo comma, dispone che suddetto incarico può essere revocato in qualunque momento ed insindacabilmente dall'assemblea del condominio, con la maggioranza ex art. 1136, commi 2 e 4, c.c., non essendo necessario che si fondi su giusta causa. In tal caso, si ammette generalmente il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, che sarà determinato nella misura del corrispettivo ancora da pagare in ragione dell'anno.
Altresì non è necessario un atto formale di revoca, essendo questa implicita, ex art. 1724 c.c., nella nomina di un nuovo amministratore (cfr. Cass. civ. Sez. II, 09-06-1994, n. 5608).

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