Condominio

Annullabile la delibera che approva il consuntivo relativo a due anni di gestione

di Giovanni Iaria

È illegittima la delibera con la quale l'assemblea condominiale approva il bilancio consuntivo che accorpa due o più annualità di gestione.
Lo ha affermato il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7567/2019, pubblicata l'8 aprile 2019, Sezione Quinta, Giudice Dott. Lorenzo Pontecorvo.
La vicenda origina dall'impugnazione di una delibera da parte di alcuni condòmini, i quali deducevano la sua illegittimità nella parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo che aveva accorpato due annualità e mezzo di gestione e la situazione economico patrimoniale era stata redatta in maniera succinta, in quanto priva di alcune voci (situazione patrimoniale, crediti verso i condomini, l'esistenza o meno di fondi).
Il condominio nel costituirsi in giudizio, deducendo la correttezza della delibera impugnata ha, fra l'altro, evidenziato che i documenti previsti dall'articolo 1130 codice civile possono essere redatti con qualsiasi criterio purchè idoneo a dare evidenza ai condòmini del proprio conguaglio di gestione, della consistenza della cassa e della movimentazione dei fondi.
Il Tribunale, nel ricordare che l'articolo 1130 del codice civile prevede l'obbligo dell'amministratore di redigere annualmente il rendiconto condominiale della gestione e di convocare l'assemblea per l'approvazione entro centottanta giorni, ha accolto la domanda dei condòmini annullando la delibera nella parte relativa all'approvazione del bilancio consuntivo e alla ripartizione della spesa.
Secondo il giudice capitolino, dai riferimenti dell'articolo 1135 codice civile all'annualità tanto del bilancio preventivo quanto del rendiconto consuntivo, discende il principio di annualità della gestione con la conseguenza della nullità della delibera che vincoli il patrimonio dei singoli condòmini ad una previsione pluriennale di spese, oltre a quella annuale, ed alla quale si commisuri l'obbligo della contribuzione.
Il rendiconto condominiale relativo ad un anno di gestione, ha concluso il giudicante, non può prescindere dai saldi della gestione precedente al fine di consentire all'amministratore di predisporre un documento contabile allineato e di conseguenza ad effettuare tutte le operazioni contabili necessarie a collegare un nuovo esercizio finanziario alle annualità precedenti, contestualizzando il tutto in un unicum contabile privo di soluzioni di continuità, adeguando anche (e necessariamente) lo stato patrimoniale.
Avv. Giovanni Iaria

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