Condominio

I crediti dell’amministratore uscente si prescrivono in cinque anni

di Selene Pascasi

Non si prescrive in tre anni ma in cinque, il diritto di credito per le anticipazioni effettuate dall'amministratore per conto del condominio, non potendo la sua ricomprendersi fra le attività professionali in senso stretto, anche se svolta da chi abbia la qualifica di iscritto in un albo. Lo puntualizza il Tribunale di Pavia con sentenza n. 467 del 14 marzo 2019 . Motivo della lite, le competenze – rimaste insolute – che un condominio doveva al suo ex amministratore.
A far valere il diritto di credito, dopo il suo decesso, era stata la vedova. Ma il condominio si oppone al decreto ingiuntivo e ne chiede la revoca adducendo una serie di motivi. Intanto, premette, la donna non aveva provato di esserne erede universale. E comunque l'amministratore, durante il mandato, aveva già incassato gli emolumenti poi richiesti col ricorso monitorio, trattenendo il suo compenso dai vari pagamenti degli oneri condominiali incassati in contanti o con assegno.
A ogni modo, conclude il condominio, quel credito, almeno per le gestioni più datate, era prescritto essendo spirato il quinquennio. La signora, però, non demorde: suo marito – nei cui rapporti, mancando discendenti, era subentrata a titolo universale – aveva svolto il suo ruolo fino all'ultimo senza percepirne le competenze vista la morosità di molti condòmini. E le somme che aveva avuto a disposizione per pagare fornitori, appaltatori e prestatori d'opera spesso non erano sufficienti tanto che l'assemblea, all'unanimità dei presenti, lo aveva autorizzato non soltanto a limitare l'erogazione dei servizi comuni verso i debitori ma anche ad agire per il recupero dei ratei scaduti ricorrendo, se necessario, al pignoramento degli stipendi o dei Tfr o, ulteriormente, ad esecuzione immobiliare.
Il Tribunale concorda a metà e revoca parzialmente il decreto. Nessun dubbio sulla qualità di erede universale della superstite: la documentazione anagrafica prodotta e allegata al fascicolo lo provava ampiamente. Tanto premesso, il giudice pavese entra nel merito della discussione e segmenta il credito per gestioni soffermandosi sulle competenze relative al biennio meno recente. Quelle, afferma, sono prescritte. È vero, spiega, che i crediti per le anticipazioni effettuate dall'amministratore per conto del condominio non soggiacciono al termine di prescrizione triennale – non potendolo ritenere un professionista in senso stretto – ma sono reclamabili entro cinque anni.
Sul punto, del resto, è assodato che «le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino» (Corte di appello di Milano, sentenza 6 luglio 2017, n. 3154.
Dello stesso parere è il Tribunale di Milano, sentenza 16 ottobre 2015, n. 11647. Nell'occasione, non si rilevava la prescrizione stante il susseguirsi di delibere che approvavano i consuntivi nei quali era riportato il conguaglio degli anni precedenti, inclusi gli importi non saldati dai condòmini per le opere extra contratto eseguite per conto del condominio, e la ratifica della transazione della controversia insorta con le società esecutrici, il cui riparto era stato poi oggetto della delibera impugnata). Tuttavia, nella vicenda risolta dal giudice pavese, il punto era un altro.
Nonostante la prescrizione di cinque anni cui far riferimento, calcolando la data della prima richiesta di pagamento promossa dalla vedova e quella del giorno in cui veniva recapitata al condominio, i compensi più “vecchi” andavano espunti dal totale ingiunto perché comunque prescritti. Da detrarre, inoltre, le voci non supportate da carteggi idonei a provarne la fondatezza. Accolta, quindi, solo la pretesa monitoria sui compensi dovuti al defunto amministratore per le gestioni non ancora prescritte e regolarmente convalidate da apposite delibere condominiali di approvazione dei consuntivi. Queste, le motivazioni per cui il Tribunale lombardo taglia la somma ingiunta.

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