Condominio

Appropriazione indebita anche quando il maltolto viene in parte restituito

di Giulio Benedetti

L'amministratore condominiale commette appropriazione indebita anche se restituisce in parte il maltolto.
Il reato di appropriazione indebita , anche aggravata , dell'amministratore condominiale è procedibile solo se viene presentata una querela da parte dell'amministratore subentrante ,debitamente autorizzato dall'assemblea. In questi casi l'amministratore querelato può difendersi se restituisce totalmente le somme sottratte al condomini e quest'ultimo, pertanto, rimette la querela. Ma cosa avviene se l'amministratore non restituisce tutto il maltolto?
È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 23182/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condominiale avverso una sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata. In particolare l'amministratore era stato accusato di essersi appropriato, compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di trarne un ingiusto profitto, di somme di proprietà del condominio amministrato, parte prelevate con assegni e parte in contanti. Tra le varie difese il ricorrente affermava che la sentenza del giudice di appello doveva essere riformata poiché il reato non sussisteva, in quanto aveva aveva in parte restituito le somme prelevate e le aveva giustificate.
L'amministratore affermava di avere cercato, con i propri mezzi , di sopperire ai debiti condominiali contratti e che non capiva come , nonostante tale comportamento , era stato ugualmente condannato ad una grave pena. La Corte di Cassazione condivideva l'assunto del giudice di appello che ravvisava la responsabilità penale del ricorrente poiché, dall'esame delle delibere assembleari, risultava l'incarico di lavori di diverso genere , il cui importo totale non superava euro cinquemila, e pertanto non giustificava in ogni caso i prelievi non deliberati , non autorizzati di somme ben superiori ad euro 45.000.
Inoltre dalla lettura degli estratti conto del condominio il giudice accertava che l'imputato effettuava prelievi ed emetteva assegni a cadenza ristretta ed affermava che tale comportamento , unitamente alla mancata presentazione del rendiconto e la omessa consegna della documentazione condominiale al suo successore, non sono riferibili a mera imperizia ed a disorganizzazione. Infatti la dichiarazione dell'imputato di avere svolto la attività di amministratore, senza averne adeguata capacità , trova la smentita da parte dell'idraulico il quale affermava di avere svolto dei lavori in altri condomini amministrati dall'imputato.
Il giudice non credeva alla versione dell'imputato di avere destinato il denaro sottratto alla copertura di morosità dei condomini amministrati , e che tale circostanza nulla toglierebbe in merito alla valutazione di appropriazione delle ulteriori e maggiori somme. La Corte di Cassazione condivideva quanto affermato dal giudice di appello per il quale è assolutamente irrilevante la restituzione del denaro in epoca successiva, o la manifestata intenzione del reato di restituirlo. Infatti il reato di appropriazione indebita sussiste quando venga data alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, e la volontà di restituire di quanto si è preso può rilevare solo se l'intenzione di manifesti al momento dell'abuso del possesso e sia accompagnato dalla certezza della restituzione . Tali circostanze sono state entrambe non provate in alcun modo da parte del ricorrente e sono state smentite dal permanere degli ammanchi e dalla presenza di posizioni debitorie del condominio al momento della cessazione dall'incarico da parte dell'amministratore.
La Corte ha affermato che la gravità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche trovano il fondamento nella constatazione della mancata restituzione della documentazione condominiale , nella gravità degli ammanchi e dei comportamenti complessivi del ricorrente che hanno reso difficile la ricostruzione contabile del condominio. In definitiva il giudizio negativo sulla gravità della condotta del ricorrente risiede anche nella strumentale contestazione delle sue responsabilità, che non si è accompagnata ad alcuna prospettazione di elementi e di circostanze a sostegno della sua tesi difensiva.

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