Condominio

Le liti fra fornitore e condominio sono decise dal «foro del consumatore»

di Andrea Cartosio


Le controversie relative a un contratto concluso da un fornitore o da un professionista con un amministratore di condominio sono soggette all'applicazione del codice del consumatore.
È uno dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14475 del 28/05/2019.
I condòmini sono quindi considerati al pari dei consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, i quali conferiscono all'amministratore un mandato con rappresentanza.
La vicenda
Il Tribunale di Sassari, espressosi sull'opposizione presentata da un condominio contro l'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti dal gestore del servizio idrico, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, poiché l'opposizione avrebbe dovuto essere presentata nel luogo «in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il procedimento opposto». Il Tribunale ha ritenuto inderogabile la competenza fissata dall'art. 32 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 e prevalente sul foro del consumatore previsto dall'art. 63 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 c.d. codice del consumo.
La questione oggetto della sentenza risulta essere una materia discutibile e di oggettiva novità.
La Cassazione non risulta essere d'accordo. Gli Ermellini hanno ritenuto doveroso il rispetto del codice del consumo.
È stata rilevata, nel caso di specie, la violazione dei principi fissati dalla Corte di giustizia europea, con riguardo al foro del consumatore, oltre che la considerazione del foro del consumatore «quale espressione di una norma di carattere generale destinata quindi a soccombere rispetto a quella speciale dettata dall'art. 32 d.lgs. 150 del 2011» di per se in contrasto con la giurisprudenza consolidata che considera il foro del consumatore quale foro esclusivo e speciale.
La Corte, trattandosi di valutare, nel concorso di due norme speciali e inderogabili sulla competenza per territorio, quale risulti prevalente, rileva che indipendentemente dalla posteriorità dell'una rispetto all'altra, debba assegnarsi la prevalenza a quella dettata, a favore del consumatore, dall'art. 63 cod. cons.
Inoltre i giudici sottolineano che, nell'ipotesi di conflitto tra foro speciale per le controversie in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 10 d.lgs. n.150 del 2011) e foro speciale del consumatore, ha prevalenza quest'ultimo “poiché stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore”. È stato nuovamente ribadito quanto affermato nelle precedenti sentenze, (Cass. 12/03/14 n. 5705; 10/02/16 n. 2687) ossia che il consumatore risulta essere la parte debole del rapporto contrattuale.
In accoglimento al ricorso, viene ribadita la competenza del foro ove ha residenza o domicilio il consumatore. Tale principio risulta dunque applicabile anche alle controversie relative a contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio poiché quest’ultimo agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, considerati quali consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cass. 22/05/15 n. 10679; 24/07/01 n. 10086).

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