Condominio

Sancita dal Mise l'incompatibilità tra agente immobiliare e amministratore

di Alessandro Di Francesco, Direttore Centro Studi Nazionale BMItalia

Si è appreso con soddisfazione del perentorio parere espresso dal MISE in ordine alla chiara incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e quella di amministratore condominiale in seguito all'approvazione dell'articolo 2 del Disegno di Legge Europea “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea concernente disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, contenuta nella Legge n° 37 del 3 maggio 2019, la quale ha modificato il comma 3 dell'articolo 5 della Legge n° 39 del 3 febbraio 1989, storico caposaldo che ha regolato l'attività degli agenti (di affari in mediazioni) immobiliari. Torniamo dunque su un argomento in merito al quale c'eravamo già espressi, proprio sulle pagine di questa testata qualche settimana fa, manifestando già allora una certa perplessità circa l'interpretazione estensiva data da alcuni – in testa a tutti ovviamente le associazioni di categoria rappresentanti gli agenti immobiliari - in ordine all'inclusione, tra i “servizi collaterali” all'attività di agente immobiliare, che avrebbe reso possibile per questi ultimi svolgere l'attività di amministratore di condominio senza che ciò generasse potenziali situazioni di conflitto di interessi.
Ogni tanto il buon senso prevale – oltre che un'attenta lettura ed interpretazione letterale del disposto normativo. Sia chiaro: assolutamente nulla contro la stimata categoria degli agenti immobiliari, ma, giusto per fare un po' di chiarezza, era sembrata subito una stortura interpretativa quella che avrebbe dato agli agenti immobiliari la possibilità di svolgere l'attività di amministratore di condominio senza incorrere in ipotesi di potenziali conflitti di interesse.
E a riguardo puntuale, sebbene su sollecitazione di altra apprezzata associazione di categoria, è arrivato il parere del MISE (protocollo AOO_PIT.U.0128664), nel quale, oltre ad essere analizzate altre cause di incompatibilità tra le due professioni (ad esempio l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione) è sancita in maniera chiara ed incontrovertibile la detta incompatibilità, ascrivibile ad evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente, potrebbe trovarsi a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, amministrandolo e gestendolo per conto del condominio.
Vi è di più: il MISE nel suo parere rammenta come lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla legge 39/1989, determini, da parte degli uffici camerali, l'avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest'ultima attività e la conseguente inibizione alla stessa, il che dovrebbe quantomeno servire da monito all'esercizio “abusivo” dell'attività di amministratore condominiale. Magari questo potrebbe stavolta scongiurare il timore di compatibilità tra attività professionali diverse, timore (fondato) di cui la categoria degli amministratori condominiali suo malgrado è già stata in passato protagonista (uscendone peraltro sconfitta).
In ogni caso, e al di là di come la questione potrà giungere a compimento (anche se a chi scrive sembra che il percorso di diniego sia stato già ben tracciato non lasciando margini a forme interpretative diverse), rimane comunque la soddisfazione di avere colto, già prima dell'illuminato parere del MISE, le incongruenze verso cui ci si stava indirizzando, ed averne sottolineato le evidenti contraddizioni.

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