L'esperto rispondeCondominio

Come introdurre le tabelle basate sull’uso effettivo del bene comune

di Raffaele Cusmai

La domanda

Amministriamo un condominio costituito da piano terra adibito a box e unità residenziali, due scalette esterne per accedere al piano primo (soletta box) con altri appartamenti. Un condomino ha solo la proprietà di due box, nell'atto di acquisto è indicato genericamente che acquista anche le parti comuni del fabbricato. Il regolamento prevede la ripartizione delle spese sulla base della tabella millesimale allegata. Per quanto riguarda le spese per le scale, indica che verranno ripartite sulla base di tabelle millesimali legate all'uso che ciascun condomino potrà farne. Negli anni tutte le spese sono state ripartite sulla base delle tabelle millesimali di proprietà, tabelle legate all'uso non sono mai state predisposte. Vorremmo inserire all'odg la creazione delle tabelle d'uso, l'assemblea con quali maggioranze deve deliberare? Non è possibile ripartire a mm generale?

La ripartizione delle spese relative alle parti comune fra i condomini avviene, ai sensi dell'art. 1123, comma 1 c.c., proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà, mentre al successivo comma 2 è stabilito che, qualora vi sia un uso differente per ciascun condominio, è possibile ripartire tali spese in applicazione di un principio di proporzionalità.
L'applicazione concreta di quest'ultima ipotesi si ha con la predisposizione delle cosiddette “tabelle d'uso” che, secondo costante giurisprudenza, devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, in quanto integranti una diversa convenzione rispetto al primo comma dell'art. 1123 c.c. (su tutte Cass. civ. Sez. II Ord., 25/10/2018, n. 27159).
Tuttavia, nel caso di specie, essendo il condomino in oggetto proprietario di spazi originariamente comuni, e tale qualità deve essere provata mediante titolo idoneo a sottrarre alla comproprietà dei condomini le parti dell'edificio da presumersi in comunione, sarebbe opportuno procedere, ove necessario, alla modifica o la rettifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nelle tabelle millesimali, per cui è sufficiente il voto assembleare a maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 2, c.c., in quanto tale operazione è meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge e, quindi, dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso (da ultimo: Trib. Roma, sez. V Civ., 29/01/2019).

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