Condominio

Le pigne in testa al proprietario, il condominio paga i danni

di Anna Nicola

Il condominio è responsabile dei beni e servizi comuni in via extracontrattuale. La norma di riferimento è l'art. 2051 il cui testo dispone che «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
In termini generali, il custode viene presunto responsabile dei danni cagionati dalla cosa oggetto di custodia: essa può anche non essere intrinsecamente pericolosa, ma può diventare tale in ragione di un processo dannoso provocato da elementi esterni.
Si tratta di responsabilità oggettiva, cioè si ritiene esistente la responsabilità se si dimostra il rapporto di custodia della cosa con l'evento lesivo. Il rapporto deve comportare un reale potere sulla cosa, stante la necessità di disponibilità giuridica e materiale del bene che implichi l'obbligo di intervento su di essa. Si sta parlando del proprietario, del possessore e del detentore della cosa.
Si può discutere della posizione dell'utilizzatore, dovendo verificarsi se chi ne ha il potere ha trasferito al terzo anche la custodia ovvero l'abbia mantenuta ex se (Cass., 15096/2013).
La responsabilità da custodia si verifica anche in conseguenza alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene in custodia (Cass. civ. n. 8157/2009).
La giurisprudenza è solita asserire che «nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. 2477/2018.)».
Per quanto concerne la posizione del condominio, è intervenuta da ultimo la decisione del Tribunale di Roma del 28 febbraio 2019, la cui fattispecie concerneva i danni domandati in sede giudiziaria da un terzo al condominio causati da un albero di grosse dimensioni esistente negli spazi del condominio, che impediva l'utilizzo del proprio giardino da parte dell'attore.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il giudice ha dato per certo che vi fosse il rapporto di causalità tra bene in custodia e danno, stante il fatto che l'albero si trovava nella proprietà dell'edificio. Da qui la diretta applicazione dell'art. 2051 c.c.
L'attore aveva provato che vi era il forte pericolo di caduta di grandi pigne e che questo impediva l'uso e il godimento in termini sicuri del suo giardino.
Peraltro era agli atti la comunicazione del condominio di intervenuta potatura del tronco al dichiarato fine di mettere termine a ogni sorta di pericolo.
Dal canto suo, il condominio non aveva invece dimostrato la ricorrenza del caso fortuito, al fine di liberarsi della responsabilità e dei conseguenti danni da risarcire
La sentenza termina con l'accoglimento delle richieste del terzo nei confronti del condominio, compresa la domanda di risarcimento danni. Questi ultimi sono stati valutati in via meramente equitativa.

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