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Chi paga le spese quando il condominio perde la causa e ci sono nuovi condòmini

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

In base a quale criterio si ripartiscono le spese dovute alla controparte a seguito della soccombenza del condominio in giudizio e le spese per l'attività professionale del legale che lo ha patrocinato, nel caso in cui, nelle more del giudizio, un condòmino alienasse l'unità immobiliare?

In tema di criteri di ripartizione delle spese legali sostenute dal condominio, ivi incluse eventualmente quelle discendenti dalla soccombenza in giudizio ed i compensi da corrispondere al per l'attività professionale del legale ha patrocinato il condominio, è necessario distinguere preliminarmente fra azioni deliberate dall'amministratore, in quanto rientranti nelle sue attribuzioni ex artt. 1130-1131 c.c., ed azioni deliberate dall'assemblea: nel primo caso i costi, salvo se diversamente disposto dal regolamento condominiale, dovranno essere ripartiti, ex art. 1123 c.c., fra i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà, trattandosi genericamente di spese “per la prestazione dei servizi nell'interesse comune”; in caso di giudizio avviato con delibera dell'assemblea, invece, le relative spese devono essere ripartite, sempre sulla base dei criteri di proporzionalità ex art. 1123 c.c., solamente fra i condomini che non si siano dissociati dalla lite ex art. 1132 c.c. In tema di spese condominiali trova altresì applicazione il principio cd. di “ambulatorietà passiva delle obbligazioni condominiali” (art. 63, comma 4, Disp. att. c.c.) secondo il quale il nuovo proprietario è obbligato solidalmente (art.1292 ss. c.c.) con il suo dante causa, al pagamento delle spese relative all'anno in corso e a quello precedente. Il suddetto principio è valido, quindi, qualora il pagamento delle spese legali sia stato autorizzato dall'assemblea prima del trasferimento della proprietà: in tal caso è tenuto alla spesa il condomino del tempo. Il nuovo proprietario che abbia anticipato suddetto pagamento ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa (cfr. Cass., Sent. 10405/2010). Tuttavia, preme precisare che le spese liquidate dal Giudice liquidate nella sentenza, spettano a colui il quale ha la qualità di condomino alla data di deposito della sentenza, come anche le spese del legale spettano a colui che sia condomino al momento dell'emissione della parcella, in quanto entrambi rappresentano i momenti gestionali in cui si verifica la necessità di una spesa.

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