L'esperto rispondeCondominio

Lavori bloccati per colpa di un moroso. Come tutelare il condominio?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Amministro un condominio dove sono stati deliberati lavori di manutenzione straordinaria alle pensiline ed alle mensole dei balconi (le zone pericolanti furono già eliminate). Dopo la nomina del tecnico, l'approvazione del computo metrico e del disciplinare di gara, l'approvazione del contratto e del riparto spese, ho richiesto l'acconto ai condomini. Alla scadenza del pagamento un condomino ha comunicato l'impossibilità di far fronte alla spesa e, ho rinviato il tutto in quanto la ditta non ha voluto iniziare le opere. Come devo agire? Gli altri condòmini come possono essere salvaguardati?

Ai sensi dell'artt. 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del condominio ha legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, in specie dovuti per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, regolarmente approvati dall'assemblea. Nello specifico, ex art. 1130, co. 1, n. 3, c.c., l'amministratore del condominio è tenuto a “riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria [decisa dall'amministratore, senza il previo consenso dei condomini, n.d.s.] delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni”, mentre l'art. 1131 conferisce al suddetto la legittimazione attiva ad agire in giudizio contro i condomini. Per la riscossione dei contributi, inoltre, l'amministratore può esercitare l'azione legale senza alcuna necessità di un'autorizzazione in tal senso da parte dell'assemblea (cfr. Cass. civ., sez. II, 15/03/1994, n. 2452 e Cass. civ., sez. II, 29/12/1999, n. 14665). Promosso il procedimento monitorio nei confronti del condomino moroso, previo invio di atto di formale diffida al pagamento, al fine dell'emanazione del decreto ingiuntivo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto sufficiente il verbale di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte dell'assemblea, “rilevando l'esistenza o meno di uno stato di ripartizione approvato dall'assemblea soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all'onere probatorio a suo carico” (Cass. civ., sez. II, 28/04/2017, n.10621). Preme infine precisare che la Cassazione, in caso di effettiva ed improrogabile urgenza di trarre aliunde somme ha ritenuto “consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all'inadempimento del condomino moroso, con la costituzione di un fondo cassa ad hoc”: di conseguenza l'obbligazione di restituire ai condomini le somme a tale titolo percepite sorgerebbe in capo al condominio in sé, dopo aver recuperato dal condomino moroso quanto dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri (Cass. civ., Sez. II, 05/11/2001, n. 13631). Diversamente sarebbe nulla la delibera, adottata a maggioranza, con cui si ripartisca fra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi, in quanto non sussiste alcun obbligo di solidarietà passiva in capo ai condomini adempienti.

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