Condominio

La sorte della telecamera finta in condominio

di Anna Nicola

Il diritto alla riservatezza non viene leso né pregiudicato se la telecamera di sicurezza installata dal condomino è finta perché posizionata come deterrente contro i malintenzionati. Può sembrar ridicolo che qualcuno abbia fatto causa per una questione del gnere ma in effetti il principio, che a quanto risulta è stato affermato forse per la prima volta, proviene dal Tribunale di Latina.
Un soggetto promuoveva azione giudiziale in via cautelare urgente ex art. 700 c.p.c. per conseguire la disinstallazione della telecamera di sicurezza del vicino sul confine delle due proprietà. L'attore rilevava che essa era in una posizione idonea a registrare anche la sua proprietà e, pertanto di conseguenza potenzialmente lesiva della sua privacy. Terminata l'istruttoria della causa, il giudice accertava che, in realtà, la telecamera era finta. Stante ciò, conseguiva il rigetto dell'istanza per assenza di un pericolo concreto di danno alla privacy, essendo la telecamera assolutamente inidonea a riprendere e registrare immagini.
La telecamera in questione era un semplice “involucro di plastica” con funzione esclusivamente deterrente: questa caratteristica era tale da eliminare ogni potenziale vulnus al diritto alla privacy. Non si sostanziava in pratica alcun periculum in mora da tutelare. Questa è la decisione del Tribunale di Latina, ordinanza del 17 settembre 2018
Questa particolare fattispecie richiama il tema condominiale, del rapporto tra diritto alla privacy e il diritto alla difesa della propria abitazione da parte del proprietario.
Se l'impianto video è installato dal singolo per propri fini personali, ove le immagini non vengano comunicate a terzi o diffuse, si tratta di fattispecie non rientrante nella disciplina delle norme dettate dal Codice della privacy. Peraltro il Garante si è comunque occupato di specificare una rosa di disposizioni da rispettare, affinché le installazioni “private” vengano effettuate nel rispetto delle norme in merito alla responsabilità civile e sicurezza dei dati al fine di non incorrere in illeciti. Ed allora il singolo condomino: non è tenuto a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, ma è obbligato a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato: ad esempio, l'angolo di ripresa deve essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage, e così via.
A queste stesse disposizioni sono soggetti i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche tramite registrazione.
Ove queste disposizioni non vengano rispettate, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere nell'applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati (art. 161 e ss. Codice privacy), oltre ovviamente all'eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.
Quanto al valore probatorio, le riprese video effettuate in ambito condominiale, sia dal singolo condomino che dal condominio nel suo complesso, sono valutati come mezzi di prova legittimi (Cass. n. 28554/2013): le videoregistrazioni costituiscono <<una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale>> (cfr., ex multis, Cass. n. 6813/2013; Cass. n. 28554/2013).

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