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L’orario di lavoro del portinaio ha il limite invalicabile delle 48 ore?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

L'assemblea di un condominio di grosse dimensioni ha deciso, per modalità organizzative, di far svolgere per tre ore e 30 minuti settimanali al di fuori dell'orario di apertura della portineria la pulizia delle scale al portiere. il contratto collettivo prevede 48 ore comprese di straordinario di orario normale a fronte di 51 ore e 30 minuti effettive svolte dal portiere. È legale tale orario settimanale effettivo di lavoro oppure bisogna rispettare le 48 ore settimanali comprensive di straordinario?

La disciplina dell'orario settimanale di lavoro è contenuta nel Dlgs n. 66 del 08.04.2003 che, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, ha fissato in quaranta ore settimanali la durata normale dell'orario di lavoro, non modificabile in peggio dalla contrattazione collettiva (art. 3), mentre, comprensivamente delle ore di straordinario, non ha consentito la possibilità di superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore medie di lavoro, da calcolarsi con riferimento ad un periodo di quattro, sei o dodici mesi (art. 4). In caso di violazione di quest'ultima disposizione, l'art. 18-bis d.lgs. n. 66 del 08.04.2003 prevede, in capo al datore di lavoro, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 750,00. Le disposizioni di cui all'art. 3 d.lgs. n. 66 del 08.04.2003, ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. d, dello stesso decreto, non si applicano alla categoria dei portieri, fermo comunque il limite massimo contenuto ex art. 4. Nel caso de quo, il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, recependo la suesposta normativa e differenziando fra i lavoratori con funzioni di portiere che usufruiscono o meno dell'alloggio di servizio, ne stabilisce l'orario di lavoro settimanale rispettivamente in quarantotto (art. 43) ed in quarantacinque ore (art. 49). Per entrambe le categorie è prevista (artt. 45 e 52) la possibilità che i suddetti orari possano essere superati, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, la quale, in conformità a quanto disposto ex art. 4, co. 4, d.lgs. n. 66 del 08.04.2003, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale.

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