Condominio

Le detrazioni fiscali per gli acconti sulla casa in costruzione

di Francesco Nariello

La detrazione del 50% si applica a fabbricati già posseduti (cioè acquistati) prima dell'inizio dei lavori. Si può fruire del beneficio solo in presenza di preliminare registrato con immissione in possesso dell’unità immobiliare. La detrazione è applicabile solo se c’è stata formale immissione in possesso dell’abitazione prima del rogito e a condizione che si provveda alla registrazione del contratto preliminare e che, in dichiarazione dei redditi, siano indicati gli estremi di registrazione del medesimo preliminare nello spazio predisposto per gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato (circolari 57/E e 121/E del 1998). In tutti gli altri casi per fruire delle detrazioni occorre la stipula del rogito prima dell’inizio dei lavori. Nel caso del lettore, per le sole spese di ristrutturazione contabilmente separate dall’impresa che effettua l’intervento rispetto al corrispettivo di acquisto, si rende applicabile la detrazione anche se le fatture sono intestate al costruttore. In sede di rogito, poi, il costruttore cedente dovrà distinguere tra prezzo di acquisto (non detraibile) e spese di ristrutturazione detraibili. I pagamenti delle spese detraibili vanno eseguiti con bonifico bancario o postale pena l’inapplicabilità dei benefici. Nel caso descritto gli acconti versati si devono imputare in conto prezzo dell’immobile mentre le future spese devono essere pagate con il bonifico parlante, in sostanza: la parte acconto va imputata ad acquisto del vecchio.

(Marco Zandonà)

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