Condominio

Alla lite con i morosi stranieri si applica la legge del luogo dell’obbligazione

di Marina Castellaneta

Il mancato pagamento delle quote condominiali e la controversia che ne deriva rientrano nel campo delle obbligazioni contrattuali. Di conseguenza, per stabilire il giudice competente tra gli Stati membri dell’Unione europea, va applicato il regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata l’8 maggio nella causa C-25/18 con la quale Lussemburgo ha anche precisato che la controversia che verte sull’obbligazione di pagamento derivante da una decisione dell’assemblea condominiale per le spese di manutenzione degli spazi comuni è da qualificare tra i contratti di prestazione dei servizi.

Condominio in Bulgaria

Questi i fatti. Due cittadini irlandesi, proprietari di un appartamento in Bulgaria, non avevano corrisposto, a dire dell’amministratore, i contribuiti annuali per la manutenzione delle parti comuni. Così, l’amministratore si era rivolto ai giudici bulgari, ma l’azione era stata respinta perché i giudici si erano dichiarati incompetenti in quanto i convenuti erano domiciliati in Irlanda.

L’amministratore aveva impugnato la decisione sostenendo che la delibera rientrava nella nozione di obbligazione contrattuale e, quindi, in base al regolamento n. 1215 l’attore poteva rivolgersi al giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale era stata o doveva essere eseguita.

In assemblea

Prima di tutto, la Corte ha chiarito che le norme sulla competenza speciale fissate nel regolamento n. 1215 vanno interpretate restrittivamente e l’articolo 7 che si occupa della giurisdizione in materia di obbligazioni contrattuali non richiede la stipula di un contratto per la sua applicazione ma l’esistenza di un’obbligazione. Questo vuol dire – osserva la Corte – che è necessaria la presenza di un obbligo assunto liberamente da una parte nei confronti dell’altra. È vero che la partecipazione al condominio è fissata dalla legge ma l’amministrazione delle parti comuni è disciplinata per contratto e «l’adesione al condominio avviene attraverso l’acquisto volontario congiunto di un appartamento e di quote di comproprietà per le parti comuni». Pertanto, l’obbligazione a carico dei condòmini nei confronti del condominio va qualificata come obbligazione giuridica su base volontaria. E questo anche se l’obbligo di versare determinati importi deriva da una delibera assembleare adottata senza la presenza dei due condòmini. La competenza sulla lite, quindi, spetta ai giudici bulgari.

Per stabilire poi la legge da applicare, la Corte di giustizia ritiene che vada richiamato il regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e, in particolare, la norma sulla prestazione dei servizi perché l’azione oggetto del procedimento principale non è un diritto reale immobiliare ma la prestazione di un servizio. Q uindi, ancora una volta, si applicherà la normativa bulgara.

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