Condominio

Nell’opposizione al decreto ingiuntivo non vale l’annullabilità della delibera

di Luana Tagliolini

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo è preclusa la possibilità di far valere i vizi di annullabilità della delibera oltretutto se sono superati i termini di decadenza stabiliti dall'articolo 1137 codice civile.
Questo principio di diritto è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10586/2019 con la quale ha affrontato il caso di un condomino che, con atto di citazione, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale, su ricorso del Condominio, gli aveva ingiunto di pagare la somma a titolo di spese condominiali, risultanti dal rendiconto consuntivo 2002 e dal bilancio preventivo 2003, approvati dall'assemblea condominiale.
Sosteneva l'opponente di aver adempiuto per la sua quota agli obblighi contributivi condominiali ed eccepiva la nullità o inesistenza delle delibere in cui erano stati approvati i bilanci e contestava la ripartizione delle spese di funzionamento dell'impianto di riscaldamento.
Rigettata la domanda in primo e in secondo grado, l'opponente presentava ricorso innanzi alla Corte di Cassazione principalmente per due motivi, uno sull'inesistenza delle delibere impugnata e l'altro sulla loro nullità.
Riguardo il primo aspetto la Corte di legittimità ha precisato che <<un atto è giuridicamente inesistente se manca degli elementi “rudimentali” tale che non è possibile identificarlo o almeno identificare, strutturalmente, un atto giuridico. In tutti i casi in cui, invece, l'atto è strutturalmente identificabile, è esistente e solo un atto esistente può essere nullo o annullabile>> (nel caso in esame la presenza di omissioni, imprecisioni o equivocità testuali nel verbale di assemblea non ipotizzava, a dire dei giudici di merito, l'inesistenza della delibera - cosa invece sostenuta dalla parte ricorrente - ma vizi di irregolarità (annullabilità) da impugnarsi in base all' articolo 1137 codice civile).
La Cassazione ha anche condiviso l'inquadramento delle deliberazioni impugnate nel novero di quelle annullabili e non nulle perché non contenevano una volontà finalizzata alla modifica del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali ma bensì un errore nella ripartizione impossibile tuttavia da contestare anche per decorso dei termini (il ricorrente sosteneva che la nullità delle delibere deriverebbe dal fatto che sarebbero state poste a suo carico, oltre al contributo di conservazione dell'impianto di riscaldamento dovuto, anche le spese di uso per delle porzioni immobiliari distaccate dall'impianto centralizzato).
Infine è bene precisare che a differenza della delibera annullabile che va impugnata nel termine dei trenta giorni di cui all'articolo 1137 cit., quando la delibera è affetta dal più grave vizio della nullità vige il principio secondo cui ben può il Giudice può rilevare d'ufficio la nullità quando si controverta in ordine all'applicazione di atti (delibera d'assemblea di condominio) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda (Cass. ordin. n. 6389/2018).

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