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Lavori condominiali e appartamento affittato: la detrazione spetta al coniuge?

di Michele Brusaterra - Condominio24

La domanda

Sono proprietario esclusivo di un appartamento locato a terzi (sito in condominio di 16 unità con amministratore). Stanno per partire i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (facciata e balconi) e vorrei sapere se mia moglie (molto più giovane di me, che ho 80 anni) può fruire della detrazione del 50% al mio posto, per ovvi motivi anagrafici considerato il recupero decennale della detrazione e la trasmissibilità agli eredi della stessa solo a patto di non locare l'immobile (che invece dovrebbe restare locato). Così facendo non dovrebbe porsi il problema della “successione della detrazione”. La circolare AdE n. 7/E del 04/04/2017 sul tema prevede che «anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente more uxorio del proprietario dell'immobile» il familiare «potrà portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione il convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.2).» (pagg. 200-201). Sembra cioè che, ai fini della detrazione dei lavori condominiali, non sia richiesto che l'appartamento ricompreso nel condominio, sulle cui parti comuni si eseguono i lavori, risulti a disposizione della famiglia, diversamente da quanto avviene per i lavori di ristrutturazione riguardanti la singola unità immobiliare, per i quali la circolare medesima prevede che (pag. 198): - La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). - La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1; Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10). Sono convinto che, mancando tali precisazioni nel caso dei lavori condominiali, dovrebbe essere ben possibile che mia moglie fruisca della detrazione, pur essendo la casa locata a terzi e di mia esclusiva proprietà. Nel caso condividiate la mia ipotesi, i bonifici (ordinari o dedicati?) verso il c/c condominiale dovranno partire dal c/c di mia moglie o possono partire anche dal mio (magari indicando nella causale il nominativo di mia moglie)? Sarà l'amministratore a dover scrivere sulla certificazione che i pagamenti sono di mia moglie per l'appartamento a me intestato o sarà mia moglie a dover fare tale attestazione sulla certificazione dell'amministratore? E in che forma (dichiarazione sostitutiva atto notorio)?

Non essendo richiesto che l'appartamento ricompreso nel condominio risulti a disposizione della famiglia, diversamente da quanto avviene per i lavori di ristrutturazione relativi ad una singola unità immobiliare, risulta possibile per la moglie del lettore poter fruire della detrazione ai fini IRPEF per le spese di ristrutturazione del condominio. In tal caso, il pagamento delle spese a favore del condominio dovrà essere eseguito dalla moglie. Infine, poiché l'immobile risulta di proprietà del marito, spetta alla moglie certificare i pagamenti eseguiti rilasciando un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tutte le informazioni.

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