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Il portinaio può andare in ferie d’agosto se c’è il sostituto?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Un portiere, dipendente dello stabile, può usufruire le ferie nel periodo luglio ed agosto se viene nominato un sostituto deciso in assemblea, oppure, come previsto dal contratto collettivo è sempre vietato?

Ai sensi degli artt. 79 e 82 del Contratto collettivo (Ccnl) dei dipendenti da proprietari di fabbricati, i portieri hanno diritto a ventisei giorni annuali di ferie, calcolati escludendo le domeniche, le festività nazionali, quelle infrasettimanali, quelle del Santo Patrono. L'individuazione dei giorni di ferie spetta, per metà, al portiere e, per l'altra metà, al condominio (rectius all'amministratore, sentita l'assemblea). Tali giorni, però, non possono essere ricompresi fra il 1° luglio ed il 31 agosto e fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio (art. 82 Ccnl). Tale restrizione ha la sua ratio nell'aumentata esigenza di sorveglianza dello stabile, dovuta per l'assenza dei condomini in tali periodi. In ogni caso l'amministratore di condominio, sentita l'assemblea, può accordare al portiere uno o più giorni di ferie a ridosso dei suddetti periodi tra luglio e agosto e tra dicembre e gennaio: si tratta di una concessione, tuttavia, che se anche reiterata negli anni, non può diventare “consuetudine” e, quindi, non fa acquisire al portiere un diritto di esigerla anche per il futuro. La comunicazione, da parte del portiere, dei giorni prescelti come ferie deve avvenire, per iscritto, con tre mesi di anticipo, in mancanza della quale spetterà all'amministratore comunicare al suddetto, sempre con tre mesi di anticipo, la collocazione dell'intero periodo di ferie, da godersi dal primo aprile dell'anno in corso fino al 31 marzo dell'anno successivo, in non più di due tranches, salvo diversi accordi. Qualora la suddetta comunicazione intervenga per un periodo ricompreso in quelli interdetti, l'amministratore potrà rigettare tale richiesta, anche senza previa deliberazione in tal senso dell'assemblea, discendendo tale attribuzione direttamente ex art. 1130, co. 1, n. 2, c.c. (cfr. Trib. Roma, sez. II lav., 11 luglio 2012). Preme comunque segnalare quanto previsto dal contratto integrativo per i dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Milano, che ha modificato il Ccnl in senso più favorevole al lavoratore, concedendogli la possibilità di scelta di due settimane consecutive dal 15 giugno al 15 settembre, da comunicarsi entro il mese di marzo di ogni anno e l'amministratore, in considerazione delle particolari esigenze del condominio, avrà facoltà di anticipare o posticipare il periodo feriale prescelto dal lavoratore sino ad un massimo di 10 giorni. Nel rispetto di quanto sopra esposto, il portiere potrà essere sostituito da altra persona, che andrà assunta con un contratto di tipo subordinato a durata determinata, ciò anche qualora tale soggetto sia un familiare del portiere.

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