Condominio

Il cartellone di un condomino in facciata è «turbativa del possesso»

di Anna Nicola

La decisione del Tribunale di Brescia del 22 marzo 2019 affronta un caso particolare, dove un condomino aveva affisso infisso alla facciata condominiale un cartellone di metri 4 × 1 rappresentante una pubblicità.
Questo comportamento è stato ritenuto lesivo dell'art. 1102 c.c. nonchè turbativa del compossesso della facciata condominiale da parte degli altri abitanti dell'edificio
Si ricorda il principio secondo cui <<in caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato>> (Cass. civ. 31 gennaio 2019, n. 2991).
L'avvenuta rimozione dell'insegna non esime quindi l'autorità giudiziaria dall'analizzare nel merito la pretesa del condominio
Per giurisprudenza costante, la molestia o turbativa possessoria ex art. 1170 c.c. è un'aggressione all'altrui possesso che si rivolge contro l'attività di godimento del possessore, disturbandone l'esercizio (Cass. civ. n. 30 settembre 2016, n. 19586). Costituisce parimenti approdo della giurisprudenza di legittimità quello per il quale il decoro architettonico del fabbricato condominiale costituisce un “bene comune” (Cass. civ. 4 aprile 2008, n. 8830) e, coerentemente, <<la facciata ed il relativo decoro architettonico di un edificio costituiscono un modo di essere dell'immobile e così un elemento del modo di godimento da parte del suo possessore>>, sì che <<la modifica della facciata, comportando un'interferenza nel godimento medesimo, può integrare una indebita turbativa suscettibile di tutela possessoria>> (Cass. civ. 16 novembre 1985, n. 4109).
Nel caso di specie l'autorità giudiziaria rileva quindi che la lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale da parte di un compossessore costituisca turbativa del possesso a danno degli altri compossessori, configurandosi quale lesione o riduzione o delle utilità inerenti al godimento del bene comune, anche se di ordine estetico (Cass. civ. 19 gennaio 2005, n. 1076).
Sotto il profilo dell'uso del bene comune osserva che <<Ebbene, proprio a mente dell'art. 1102 c.c. invocato da parte resistente, il rispetto del decoro architettonico costituisce limite generale all'uso della cosa comune da parte del condomino, giacché per giurisprudenza costante “in tema di condominio è illegittimo l'uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale” (Cass. civ. n. 14607/2012). L'art. 1102 c.c. non legittima pertanto qualsivoglia uso particolare del bene comune da parte del condomino. Esso segna, viceversa, i limiti cui tale uso soggiace e soprattutto (per quanto qui d'interesse) pone il principio del rispetto del decoro architettonico, quale condizione della legittimità dell'uso della cosa comune>>.

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