I residui attivi della gestione a favore del condomino che ha venduto la casa
L'art. 1135, primo comma n. 3, c.c. stabilisce che l'assemblea deve provvedere all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione. Ebbene, anche se la detta somma deve essere riferibile al solo condomino la giurisprudenza ritiene che detta previsione legittima l'assemblea a deliberare sulla destinazione dei residui attivi. (cfr. Trib. Milano 5 febbraio 2013 n. 1658 e Cass. 7 luglio 1999 n. 7067). L'avanzo attivo è dunque disponibilità dell'assemblea. Ove l'assemblea non abbia deciso nulla in proposito il condomino potrà chiederne la restituzione.