Condominio

Assemblea valida con le regole del Tribunale

di Enrico Morello

Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 246/2019 , rispondendo ai motivi di impugnazione proposti da alcuni condòmini mette ordine in diverse questioni inerenti alla validità della assemblea.
Anzitutto, osserva il Tribunale Sardo, per la validità della assemblea in seconda convocazione è sufficiente il negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condòmini, sia per carente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tali condizioni, osserva il Tribunale, va fatta nel corso della seconda convocazione sulla base di quanto riportato ai condòmini dall'amministratore.
Non è quindi necessario, ai fini della validità della seconda riunione assembleare, che venga redatto il verbale che constati il mancato corretto espletamento della prima. Tale principio di diritto era già stato espresso, in precedenza, dalla Cassazione con sentenza n. 3862/96. In senso conforme Cass. Civ. n. 34132/2009.
Passando ad altro motivo di impugnazione del verbale assembleare, il Tribunale di Sassari ribadisce (vedi Cass. Civ. n. 18192/2009) un noto principio: e cioè che per la validità della delibera non è strettamente necessaria l'indicazione nominativa dei condòmini che hanno votato a favore di un determinato punto. E' sufficiente viceversa, a tal proposito, che la delibera contenga l'elenco sia dei còndomini presenti, che di quelli che o si sono astenuti o hanno votato contro. Questo in modo che sia possibile, per logica esclusione, risalire ai nominativi dei condòmini che si sono espressi in senso favorevole.
Il Tribunale, inoltre, nel rispondere alle lamentele degli attori che lamentano come dal verbale non risultino tracce del loro voto, ricorda opportunamente come “il verbale di un assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dei sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima, per impugnare la cui veridicità non occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova”. (Cass. Civ. n. 11375/2017.
Il Giudice, infine, nel rispondere alla complessa ed articolata impugnazione presentata dai condòmini, ricorda come con l'entrata in vigore della legge “di riforma” n. 220/2012 sia stata soppressa la figura del Presidente di assemblea, prima riportata elusivamente dall' art. 67 delle disp. att. del codice civile, che incaricava il Presidente di dirimere le questioni che potevano insorgere tra i comproprietari di una unità immobiliare che non si erano preventivamente accordati su chi di loro dovesse rappresentarli in seno alla assemblea.
Infine, come ultimo motivo di impugnazione, i condomini ricorrenti lamentavano che il verbale di assemblea non avesse riportato esplicitamente e per esteso quanto da loro dichiarato nel corso della riunione.
Anche in questo caso, nel ribadire un principio consolidato, il Tribunale ricordava cha il verbale altro non è che la rappresentazione fedele per iscritto di ogni momento rilevante della riunione, senza che ciò tuttavia comporti l'obbligo di riportare ogni dichiarazione resa in assemblea, essendo sufficiente ai fini della sua validità che vengano indicate o le dichiarazioni delle quali si fa esplicita richiesta, o quelle salienti ai fini della decisione deliberativa perché attinenti all'ordine del giorno.

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