Condominio

Solo con il «caso fortuito» non c’è responsabilità per il danno causato da cose in custodia

di Edoardo Valentino

La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia può essere evitata esclusivamente provando il caso fortuito. Questo il principale chiarimento dato dal Tribunale di Latina con la sentenza 27 febbraio 2019, numero 533.
Una condomina conveniva in giudizio il proprio condomino lamentando di avere subito dei danni in conseguenza di un allagamento di acque nere provenienti dalla tubature del palazzo.
Nel corso del giudizio le perizie effettuate avevano rilevato come la causa dell'allagamento fosse da ricercarsi dalla fuoriuscita di acque nere da un discendente condominiale ostruito dal flusso di liquidi in quanto sottodimensionato e realizzato con una curvatura superiore a 45 gradi, che rendevano l'impianto poco adatto al cambio di direzione della tubatura e costituivano un punto di potenziale cedimento.
A seguito del blocco della tubatura dovuto a quanto poc'anzi affermato, le acque fognarie non avevano più potuto scaricare ed erano risalite fino a sfogare nell'appartamento dell'attrice.
Tale evidenza probatoria era stata utilizzata dal Decidente per emettere la propria sentenza.
Il Tribunale di Latina, sentenza 27 febbraio 2019, numero 533 aveva deciso in favore dell'attrice condannando il condominio al ripristino dell'immobile nello status quo ante e al risarcimento dei danni.
Nel testo della sentenza in commento il giudice motiva la propria decisione sulla base del precetto dell'articolo 2051 del Codice Civile.
Tale norma afferma che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso in questione il condominio era stato condannato in quanto era stato appurato come le tubature dalle quali era derivata la perdita erano di sua proprietà e quindi egli aveva nei confronti delle stesse la qualifica di custode.
Alla luce della citata norma, e in assenza della prova di un caso fortuito, quindi, il condominio era stato ritenuto responsabile per la responsabilità di carattere oggettivo descritta dalla citata legge.
Tale responsabilità, di carattere rafforzato rispetto alla ordinaria responsabilità aquiliana di cui all'articolo 2043 del Codice Civile, prevede che il custode (proprietario nel presente caso) del bene dal quale deriva un danno debba comunque provvedere a garantire per i danni cagionati.
Dal punto di vista processuale, quindi, si assiste ad una importante inversione dell'onere probatorio grazie alla quale l'attrice dovrà solo fornire prova del danno e il nesso causale che lega lo stesso al bene in custodia del convenuto.
Al convenuto, invece, spetta il difficile compito di provare la sussistenza di un caso fortuito al fine di essere esentato dalla responsabilità risarcitoria.
Si badi bene: la prova del caso fortuito non può consistere in una mera allegazione di una assenza di dolo o colpa nella causazione del danno, ma deve essere una circostanza al di fuori della sfera d'influenza del convenuto la quale, da sola, era stata in grado di cagionare l'incidente.
Sul punto la Corte d'Appello di Napoli ha affermato che “il danneggiato dovrà quindi dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva ed alla qualità di custode in capo ai pretesi danneggianti, all'esistenza ed all'entità del danno, anche il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito, mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito (da valutarsi ricorrendo, in buona sostanza, ad una prognosi postuma sulla cui base ritenere la causa sopravvenuta di per sé sola idonea a determinare il danno e dunque tale da recidere ogni nesso tra il dinamismo naturale della cosa oggetto della custodia ed il danno stesso)” (si veda Corte appello Napoli, 6 marzo 2019, n.1258).
Un caso, tanto esemplificativo quanto scolastico e poco verosimile, potrebbe essere quello del fulmine il quale colpendo una abitazione cagioni il crollo di una parte della stessa cagionando un danno a terzi.
Esempi a parte, qualora il convenuto non sia in grado di provare il citato caso fortuito egli dovrà – come nel caso oggetto della sentenza del Tribunale di Latina – procedere a risarcire la parte danneggiata.
Nel caso in oggetto, difatti, il condominio convenuto veniva condannato in quanto trovava applicazione al caso di specie l'articolo 2051 del Codice “non avendo provato il condominio né il caso fortuito e la forza maggiore, atteso che eventuali difetti costruttivi rilevano solo indirettamente in quanto la causa primaria del sinistro è da attribuire ad un'occlusione della tubazione condominiale” nei confronti della quale il condominio aveva pacificamente la qualità di custode.

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