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Vani scala da completare, come ripartire le spese?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Il condominio è costituito da 9 appartamenti, 2 con accesso da una scala, 4 con accesso da un'altra scala e 3 al piano terra con accesso diretto dalla strada e senza accesso al vano scala. Il fabbricato al momento è a rustico e bisogna completare i vani scala (rivestimenti gradini, ringhiera, intonaci, tinteggiatura, ecc.). Partecipano alla spese solo gli appartamenti che utilizzano il vano scala (art. 1124) o tutti (art. 1117)? O vale il 1124 con partecipazione alla prima metà dei piani terra? Ho letto posizioni e sentenze contrastanti che prima considerano il vano scala come bene di proprietà comune, facendo riferimento all'art.117, e poi per la ripartizione delle spese fanno riferimento all'art. 1124.

Le scale sono beni comuni indispensabili e attengono ad aspetti strutturali dell'edificio. Essi rientrano nel novero di quelli indicati dall'art. 1117 e per questo tutti i condomini devono contribuire alle relative spese (Cassazione Civile, sentenza 5 dicembre 2012, n. 21886 e n. 4419 del 2013). Il contributo deve riguardare anche coloro che sono proprietari di unità immobiliari site al piano terra. Tale condizione non esclude infatti la natura strutturale delle scale in un edificio. La giurisprudenza come visto le considera elementi necessari alla configurazione di un edificio diviso per piani e ne ricorda l'indispensabilità, ad esempio per l'accesso al tetto o alla terrazza di copertura, anche al fine di provvedere alla loro conservazione. La Cassazione ha confermato l'impostazione detta imputando le spese relative alle scale anche in capo ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio (Cassazione 27 maggio 2011 n. 11831). Per la ripartizione delle spese è corretto applicare l'art. 1124 salva l'ipotesi, consolidata in giurisprudenza, in cui oggetto dei lavori siano non il vano scale nel suo complesso ma solo le murature costituenti le pareti perimetrali delle unità immobiliari prospicienti il vano scale, poiché in questo caso la ripartizione andrebbe effettuata mediante l'applicazione, opportunamente coordinata, dei criteri fissati dagli articoli 1123, secondo comma e 1124, primo comma, codice civile (Cass. Civ. sent. n. 3968 del 1997).

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