Condominio

Parapetti delle terrazze a livello a carico del proprietario

di Paolo Accoti

Con l'espressione terrazza a livello s'intende, in virtù dei principi comunemente espressi dalla giurisprudenza, quella superficie scoperta posta alla sommità di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri dei quali, pertanto, costituisce parte integrante sia strutturalmente che funzionalmente.
In sostanza la terrazza a livello è un'utilità posta al servizio dell'appartamento adiacente permettendone la proiezione all'aperto, pur svolgendo anche funzione di copertura per quelli sottostanti.
Ciò posto, fermo restando il principio generale per cui assolvendo la stessa anche funzione di copertura degli appartamenti sottostanti alle spese per la riparazione o ricostruzione debbono contribuire sia il proprietario della terrazza che tutti i condòmini dei piani sottostanti, con specifico riferimento al rifacimento dei soli parapetti della terrazza a livello, in considerazione del fatto che gli stessi circoscrivono la terrazza di proprietà esclusiva, le relative spese rimangono ad esclusivo carico del proprietario, a prescindere dalla circostanza per la quale gli stessi si inserirebbero nel contesto architettonico dell'edificio in condominio, dovendosi a tal riguardo fare riferimento alla funzione del parapetto che, come detto, è quella di delimitare la terrazza.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Catania, nella sentenza pubblicata il 5 Aprile 2019.
Veniva impugnata dal condomino proprietario della terrazza a livello la delibera assembleare con la quale venivano poste a carico esclusivo dello stesso le spese per il rifacimento dei parapetti, le quali, a dire dello stesso, dovevano essere invece ripartite tra tutti i condòmini, in considerazione del fatto che i parapetti sarebbero da considerare parte integrante della facciata dell'immobile concorrendo, quindi, al decoro dell'edificio.
Si costituiva in giudizio il condominio contestando la domanda attorea ed il Tribunale di Catania, all'esito della disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, rigettava la domanda.
Il Tribunale, prima di entrare nel merito della ripartizione delle spese di rifacimento dei parapetti, compie una indagine sulla natura della terrazza a livello e dei parapetti stessi, al fine di stabilire la loro natura condominiale o esclusiva.
Ebbene, riferisce il Tribunale, dalla disposta consulenza tecnica emerge come i parapetti oggetto di causa delimitano il lastrico solare di proprietà esclusiva di parte attrice.
Ciò posto, ricorda il principio espresso dalla Suprema Corte per cui <<in tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell'appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti. E, in correlazione con tale obbligo, è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza. (Cass. 15389/2000)>>.
Ecco che allora, statuisce la Corte di merito, <<prescindendo dall'inserimento del parapetto del contesto architettonico dell'edificio condominiale>>, occorre aver riguardo alla funzione concretamente svolta dai parapetti che, come emerso dalla CTU, è quella di delimitazione della terrazza di proprietà esclusiva,
Conseguentemente, e <<poiché la funzione attiene alla praticabilità della terrazza>>, si deve concludere nel ritenere <<che i parapetti siano di proprietà esclusiva e pertanto le relative spese devono essere poste a carico esclusivo del proprietario.>>.
Corretta, pertanto, si appalesa la delibera impugnata la quale, conformemente alla giurisprudenza in materia, ha posto le spese per il rifacimento dei parapetti a carico esclusivo della proprietaria della terrazza.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata e le spese compensante tra le parti, così come le spese di consulenza tecnica, poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuno, in ragione della <<materia trattata>>.

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