Condominio

Delibera di nomina dell’amministratore valida anche se non ha fatto i corsi annuali

di Giovanni Iaria

La partecipazione ai corsi di aggiornamento periodici in materia di amministrazione condominiale è uno dei requisiti previsti dall'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile per ricoprire la carica di amministratore di condominio.
La norma, introdotta con la legge n. 220 del 2018, meglio conosciuta come legge di riforma del condominio, non prevede per il soggetto che svolge l'attività di amministratore nessuna sanzione specifica per la mancata frequentazione dei suddetti corsi. Infatti, secondo il penultimo comma dell'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, la cessazione dell'incarico dell'amministratore si ha solo nel caso in cui vengono meno i c.d. requisiti di onorabilità (perdita del godimento dei diritti civili, condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, nonché nel caso di soggetto sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ad interdizione o inabilitazione e il cui nome risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari).
Pertanto, in mancanza di una espressa disposizione, all'interno della giurisprudenza e della dottrina ci si è posti il problema sulle conseguenze derivanti dalla nomina, da parte dell'assemblea, di un amministratore che non abbia frequentato i suddetti corsi di aggiornamento.
Sulla questione ad oggi non si registra nessun intervento da parte della Cassazione, mentre all'interno della giurisprudenza di merito si sono formati due orientamenti opposti l'uno dall'altro.
Secondo un primo orientamento, è nulla la delibera con la quale l'assemblea nomina quale amministratore un soggetto esterno al condominio che non abbia frequentato il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 71 bis, lettera g) delle disposizioni attuazione del codice civile e dall'articolo 5 del decreto ministeriale 13 agosto 2014, n. 140 (Tribunale di Padova, Sentenza 24 marzo 2017 n. 818).
Secondo un altro orientamento, invece, la delibera che nomina quale amministratore del condominio un soggetto che non frequenta i suddetti corsi di aggiornamento non è nulla, in quanto il legislatore tutte le volte in cui ha inteso sanzionare con la nullità della delibera di nomina dell'amministratore l'omissione di alcuni adempimenti connessi all'assunzione dell'incarico lo ha espressamente affermato e, pertanto, altre ipotesi di nullità, derivanti dall'inadempimento di altri doveri facenti capo all'amministratore, non possono essere ricavate in via interpretativa. La mancata frequenza potrebbe configurare un motivo di revoca dell'incarico ex articolo 1129 del codice civile per gravi irregolarità e la revoca del mandato dovrà essere pronunciata dall'autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condòmino. (Tribunale di Verona, sentenza n. 2515 del 13 novembre 2018).
Recentemente sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Milano con la sentenza nr. 3145/2019, Tredicesima Sezione Civile, pubblicata il 27 marzo 2019.
Nella vicenda trattata, un condòmino impugnava una delibera assunta dall'assemblea eccependo, tra l'altro, la nullità della nomina dell'amministratore e di conseguenza tutte le attività dallo stesso svolte ivi compresa la convocazione dell'assemblea impugnata per non aver, il soggetto nominato, seguito i corsi di aggiornamento obbligatori previsti dall'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Il Tribunale meneghino ha accolto le altre domande formulate dal condòmino impugnante, mentre ha rigettato la domanda relativa all'eccezione di nullità per la mancata frequentazione dei corsi di aggiornamento da parte dell'amministratore nomimato, affermando che “la asserita mancanza dei requisiti rileverebbe al più come motivo di revoca dell'amministratore da far valere nelle sedi competenti e non può costituire motivo di impugnativa della delibera di nomina e tanto meno ai fini della eccepita invalidità della convocazione dell'assemblea”.
Infatti, ha concluso il Giudice del Tribunale meneghino, una volta nominato, l'amministratore è legittimato a svolgere la sua attività di mandatario del condominio, ivi compresa la convocazione dell'assemblea fino alla cessione dell'incarico, per dimissioni, mancata conferma o revoca giudiziale, salvo che la delibera venga dichiarata illegittima

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