Condominio

Valida la mediazione con la sola firma dell’avvocato

di Anna Nicola

Il Tribunale di Roma con la decisione del 20 dicembre 2018 afferma che è valido ed efficace l'accordo conciliativo raggiunto dall'avvocato in assenza del suo assistito.
La vicenda concerne le lagnanze di un condomino nei confronti del suo vicino a causa di rumori dal proprio appartamento oltre soglia di tollerabilità in ragione delle modiche dello stato d'uso.
Il Giudice, verificato il mancato esperimento della mediazione, ha disposto la mediazione delegata fissando all'attore l'onere ad instaurare il procedimento.
La domanda per l'avvio della mediazione è stata sottoscritta dal condomino ma questi non presenziava alla procedura. Nonostante ciò, le “parti” raggiungevano un accordo transattivo.
Peccato che questa scrittura è stata sottoscritta dal legale del condomino, essendo quest'ultimo assente in mediazione.
Una volta che il condomino viene a sapere di quanto accaduto, impugna il verbale di conciliazione al fine di renderlo invalido, oltre a rilevare la responsabilità del proprio avvocato e dell'Organismo di mediazione e/o del rispettivo mediatore.
Il Tribunale di Roma afferma tre principi: la procura speciale rilasciata all'avvocato da parte del cliente, a fronte del procedimento di mediazione (delegato dal giudice) è valida ed efficace anche ai fini transattivi; gli effetti dell'accordo concluso dall'avvocato si estendono alla parte rappresentata; la differenza di posizione processuale nella mediazione delegata
Il Giudice di merito ha osservato che <<La procura alle liti, rilasciata dal cliente all'avvocato, quand'anche con la previsione della possibilità di transigere, ma senza riferimento alla mediazione, si riferisce soltanto alla causa e non è idonea alla gestione della procedura di mediazione e tanto meno alla negoziazione di un accordo, da parte del rappresentante (in questo caso l'avvocato). Peraltro, anche laddove nella procura sia espressamente menzionata la mediazione, è necessaria in tale procedimento, salvo obiettive ragioni ostative, la presenza di persona del soggetto interessato>>
Sotto il profilo degli effetti dell'accordo nei confronti della parte, l'art. 8 comma 1 terzo periodo decr.lgsl.28/2010 dispone che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Il termine “parte” è interpretata in modo letterale, la persona fisica personalmente presente, non potendo essere delegata a terzi, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona).
La posizione differente tra attore e convenuto nella mediazione è sancita dal decreto legislativo 28/2010
Solo per l'attore è prevista, per la mediazione obbligatoria e demandata, la sanzione dell'improcedibilità della domanda ove non abbia introdotto la procedura di mediazione. Se è il convenuto a non partecipare alla mediazione, le sanzioni sono quelle previste dall'art. 8 co.4 bis del decr.lgsl.28/2010, salvo il terzo comma dell'art. 96 cpc; senza che ciò possa impedire di ritenere espletato, ai fini della procedibilità giudiziale della domanda, il procedimento di mediazione.
Nonostante questi presupposti, la motivazione della decisione è la seguente: <<non esiste alcuna norma sulla base della quale possa affermarsi l'invalidità dell'accordo. Il quale è formalmente valido perché negoziato e firmato da soggetto che aveva la rappresentanza della S. in un procedimento (mediazione) il cui obiettivo (e esito auspicabile) è appunto, l'accordo. Certamente sarebbe privo di fondamento giuridico l'eventuale assunto che l'irritualità del procedimento di mediazione (che può per altro verso attingere, nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis e secondo del decr.lgsl.28/2010, a rilevanti conseguenze, quali, per l'attore, l'improcedibilità della domanda) possa produrre l'invalidità dell'accordo>>.

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