Condominio

Come gestire l’ammanco di cassa

di Anna Nicola

Per ottenere la restituzione di quanto incamerato dall'amministratore occorre fornire la prova puntuale.
Anche l'incarico al nuovo amministratore di fare chiarezza dei conti e della gestione del precedente mandatario dell'edificio può costituire oggetto della richiesta di pagamento (Trib. Roma 3 aprile 2017)
Lo stesso dicasi per somme percepite dall'amministratore uscente nel corso degli anni di su mandato condominiale per pagare i terzi fornitori e mai contabilizzati, dell'omissione di versamenti di contributi assistenziali e previdenziali del portiere dello stabile addebitati ai condomini.
Il mancato versamento dei contributi previdenziali per il custode, la mancata rendicontazione di esercizi ordinari, nonché quella relativa a alcuni interventi, il passaggio di consegne non puntuale della documentazione e l'ammanco di cassa, rappresentano una gestione dell'edificio “quantomeno approssimativa”.
Trattasi di circostanze che devono essere provate in corso di causa.
La contumacia dell'ex amministratore di condominio e la mancata risposta all'interrogatorio non bastano per dimostrare l'ammanco di cassa (Trib. Roma 1562/2019)
Diverso è il caso di passaggio di consegne incompleto o di mancata rendicontazione annuale.
In simili fattispecie l'onere probatorio è relativamente semplice, potendo risultare documentalmente
Per il passaggio di consegne tra amministratori, si è soliti redigere apposita dichiarazione in cui si attesta ciò che il precedente amministratore consegna al nuovo.
Lo stesso dicasi per la mancata rendicontazione. Poiché questa deve essere annuale e poiché è attestata dal bilancio preventivo e consuntivo di gestione, con conseguente approvazione per delibera assembleare se non vi sono i relativi documenti risulta provato che la gestione è mancata
La casistica appena riportata si ricollega al fatto che l'amministratore deve esercitare il mandato ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia.
Rientra nella fattispecie del mandato e ha obblighi specifici in ambito di condominio nella relativa normativa codicistica, artt. 1117 – 1139 c.c. nonché di normative speciali. Si pensi ad esempio a quella antincendio
In caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, come nel caso di gravi irregolarità esemplificate dall'art. 1129 c.c., l'amministratore è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

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